Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10208 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10208 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a LOCRI il 17/07/1979
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che:
il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato, in sede di rinvio, per i reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, aggravato dalla recidiva specifica e infraquinquennale;
con i motivi di ricorso, COGNOME lamenta carenze motivazionali riferite a circostanze fattuali ed elementi riferiti all’elemento soggettivo e alla recidiva;
ritenuto che:
trattasi di censure inammissibili, tenuto conto dei costanti orientamenti di questa Corte in punto di limiti del sindacato di legittimità;
giova richiamare Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito».
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valen probatoria del singolo elemento»;
in particolare, il primo motivo omette di confrontarsi, in termini effettivi specifici, sia con l’affermazione in diritto secondo cui, ai fini dell’integrazio della fattispecie in esame, è sufficiente il dolo generico di violare le prescrizion imposte, sia con quanto illustrato nella sentenza in punto di inattendibilità delle giustificazioni rese dall’imputato a sostegno della tesi della mancanza dell’elemento soggettivo;
analogamente, la censura riferita alla recidiva non considera che la Corte di appello ha valutato la rilevanza dei precedenti che gravano sull’imputato in
chiave dimostrativa, alla luce della loro gravità, della sua maggiore capaci delinquere;
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa n determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 30/01/2025