Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando la Valutazione dei Fatti è Preclusa
Il percorso della giustizia prevede diversi gradi di giudizio, ma l’ultimo, quello davanti alla Corte di Cassazione, ha regole precise e limiti invalicabili. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta uno dei principi fondamentali del nostro sistema: non si può chiedere ai giudici di legittimità di rifare il processo. Quando un ricorso in Cassazione è inammissibile, spesso è perché si tenta di superare questo confine, proponendo censure che appartengono al merito della vicenda. Analizziamo insieme un caso pratico per comprendere meglio questi concetti.
I Fatti del Caso: un Appello contro la Condanna
Un individuo, condannato nei primi due gradi di giudizio, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due punti principali: in primo luogo, contestava l’applicazione di una circostanza aggravante legata alla presenza di più persone durante la commissione del reato. In secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, ritenendo la pena inflitta troppo severa.
La Corte d’Appello aveva già rigettato queste argomentazioni, basando la propria decisione sulle dichiarazioni delle persone offese, ritenute pienamente attendibili. Tali testimonianze confermavano che le minacce non provenivano solo dall’imputato, ma anche da altri due individui, giustificando così l’aggravante contestata.
I Motivi del Ricorso in Cassazione Inammissibile
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché, di fatto, chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione delle prove, in particolare delle testimonianze. L’imputato non denunciava un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza d’appello, ma tentava di contrapporre la propria interpretazione dei fatti a quella del giudice di merito.
Questo approccio è precluso in sede di legittimità. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di merito; il suo compito non è stabilire come sono andati i fatti, ma verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente con le prove raccolte. Proporre argomentazioni fattuali, già esaminate e respinte, si traduce inevitabilmente in un ricorso in Cassazione inammissibile.
La Discrezionalità nella Valutazione delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alle attenuanti generiche, è stato respinto. La graduazione della pena, inclusa la concessione e la quantificazione delle attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere deve essere esercitato seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo, etc.).
La Cassazione può intervenire solo se la decisione del giudice appare manifestamente illogica, arbitraria o priva di motivazione. Nel caso di specie, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva adeguatamente giustificato la pena inflitta, che peraltro era stata calcolata partendo dal minimo edittale e ridotta in modo significativo sia per le attenuanti (riconosciute prevalenti) sia per la scelta del rito processuale. La pena, essendo ben al di sotto della media edittale, è stata considerata “congrua”, rendendo la censura infondata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha sintetizzato i principi consolidati che governano il suo giudizio. Ha ribadito che il tentativo di sollecitare “giudizi estranei al sindacato di legittimità” attraverso argomentazioni in fatto non è consentito. L’imputato, riproponendo le stesse censure già motivatamente disattese in appello, non ha fatto altro che chiedere un inammissibile riesame del merito.
Per quanto riguarda la dosimetria della pena, i giudici hanno citato una giurisprudenza costante secondo cui la discrezionalità del giudice di merito è insindacabile in Cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e non illogica. Nel caso concreto, la motivazione era presente e coerente, descrivendo il percorso logico che aveva portato alla determinazione di una pena vicina ai minimi consentiti dalla legge.
Conclusioni: i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame rappresenta un’importante lezione procedurale. Dimostra che il ricorso per Cassazione deve essere costruito su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione) e non su una diversa lettura delle prove. Dichiarando il ricorso in Cassazione inammissibile, la Suprema Corte non solo ha confermato la condanna, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a sanzione di un’impugnazione palesemente infondata. Questo provvedimento riafferma la funzione nomofilattica della Cassazione e i confini precisi tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
Perché il ricorso che contestava l’aggravante è stato dichiarato inammissibile?
Perché proponeva argomentazioni di fatto, chiedendo alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove (le dichiarazioni delle persone offese) già valutate dai giudici di merito. Tale attività è preclusa in sede di legittimità, dove il controllo è limitato alla corretta applicazione della legge.
La Corte di Cassazione può modificare la quantità della pena decisa dal giudice di merito?
No, la determinazione della pena (dosimetria) rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può annullare la decisione solo se la motivazione è del tutto assente, manifestamente illogica o contraddittoria, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva e non più modificabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9298 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9298 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BARI il 27/08/1953
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l’applicazione aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., non è formulato in questa sede, in quanto – prospettando argomentazioni in fatto che sollecitano sindacato di legittimità, essendo preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di delle risultanze processuale acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudic da motivazione priva di vizi logico-giuridici e coerente con le emergenze processual riproposto profili di censura svolti con l’appello, motivatamente disattesi dalla Cort in conformità alla decisione di primo grado, sulla base delle dichiarazioni delle pe pienamente attendibili (anche alla luce dei riscontri rappresentati dalla documenta atti), ha affermato la sussistenza della suddetta aggravante (si veda pag. 10 e pag. come le minacce volte a costringere le persona offesa ad effettuare i pagamenti nei co ricorrente non fossero state perpetrate solamente da quest’ultimo, ma anche da altri rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge e viz in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generic estensione, non è consentito, in quanto la graduazione della pena, anche in relazion diminuzioni previsti per le circostanze attenuanti, rientra nella discrezionalità del esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da su come avvenuto nella specie (vedi pag. 12 della sentenza impugnata, ove si illustr dosimetria, prossima ai minimi consentiti dalla legge: pena base computata sul mini reclusione e ridotta quasi per un terzo per le attenuanti generiche in regime di diminuente del rito; peraltro, nel caso la pena irrogata sia molto al di sotto sufficiente che si richiami il criterio di adeguatezza della pena, anche solo con espr congrua”; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 COGNOME, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.