Il Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando la Critica è Solo Apparente
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui requisiti di ammissibilità del ricorso davanti alla Corte di Cassazione. Attraverso la disamina di un caso di furto aggravato, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: non basta essere in disaccordo con una sentenza per impugnarla efficacemente. Il ricorso in Cassazione inammissibile è la diretta conseguenza di un atto che non svolge la sua funzione critica, ma si limita a riproporre doglianze già esaminate. Analizziamo insieme la vicenda processuale e i principi di diritto affermati.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di furto aggravato emessa dal Tribunale di Lucca. L’imputato, ritenuto penalmente responsabile, proponeva appello avverso la decisione di primo grado. La Corte di Appello di Firenze, tuttavia, confermava integralmente la sentenza, respingendo le argomentazioni difensive. Non rassegnato, l’imputato decideva di esperire l’ultimo grado di giudizio, proponendo ricorso per cassazione e lamentando, in un unico motivo, l’insussistenza di elementi di prova certi a sostegno della sua colpevolezza.
La Decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una duplice valutazione del motivo di ricorso: esso è stato ritenuto non solo una mera e pedissequa reiterazione di argomenti già disattesi dalla Corte di Appello, ma anche ‘apparente’, ovvero privo della necessaria funzione di critica argomentata contro la sentenza impugnata.
I Limiti del Giudizio di Legittimità e il ricorso in Cassazione inammissibile
La Corte ha colto l’occasione per ribadire la natura e i confini del proprio sindacato. Il giudizio di Cassazione è un giudizio ‘di legittimità’, non ‘di merito’. Ciò significa che la Suprema Corte non può riesaminare i fatti o valutare nuovamente le prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Il suo ruolo è circoscritto alla verifica della corretta applicazione della legge e alla presenza di eventuali vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, come previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), del codice di procedura penale.
Un vizio di motivazione censurabile in Cassazione emerge solo quando vi è un palese contrasto tra l’argomentazione del giudice e le massime di esperienza o altre parti della stessa sentenza. Non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle prove.
Le Motivazioni della Decisione
Nel dettaglio, i giudici di legittimità hanno spiegato che il ricorso era manifestamente infondato perché non individuava alcun vizio logico nella sentenza della Corte di Appello. I giudici di secondo grado avevano fornito una motivazione logica, corretta e completa, respingendo in modo puntuale le obiezioni difensive. Il ricorrente, invece di confrontarsi criticamente con tale motivazione, si è limitato a riproporla identica in sede di Cassazione. Questo comportamento processuale svuota il ricorso della sua funzione tipica, che è quella di sottoporre alla Corte Suprema una critica ragionata e specifica del provvedimento impugnato, non una generica doglianza.
La Cassazione, citando consolidata giurisprudenza, ha ricordato che il suo compito è riscontrare l’esistenza di un apparato argomentativo logico, senza poter verificare se tale motivazione corrisponda pienamente alle acquisizioni processuali. Poiché la motivazione della Corte d’Appello era strutturata in modo coerente e priva di vizi palesi, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza rappresenta un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso non può essere un semplice tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti. Deve invece essere un atto tecnicamente rigoroso, capace di individuare e dimostrare specifiche violazioni di legge o palesi illogicità nel percorso argomentativo seguito dal giudice di merito. La ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi d’appello non solo è inutile, ma conduce a una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
È stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la logica della sentenza impugnata.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che il suo compito non è riesaminare i fatti del processo o le prove, ma solo controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35429 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35429 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PONTREMOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia con la quale il Tribunale di Lucca ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di furto aggravato;
Considerato che il primo e unico motivo, con il quale il ricorrente deduce l’insussistenza di elementi certi comprovanti la penale responsabilità, oltre a essere indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, non solo è apparente, in quanto privo della tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710), ma è anche manifestamente infondato, in quanto il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza o le altre affermazioni contenute nel provvedimento, situazione che, nel caso di specie, non si riscontra, avendo i giudici d’appello reso una motivazione logica, corretta e completa. Invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024