Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14549 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14549 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME, nato a Cittadella il DATA_NASCITA NOME, nato a Conegliano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della Corte d’appello di Venezia dato avviso alle partì;
letta la memoria e conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, il quale, nell’illustrare ulteriormente i motivi di ricorso, ha conclus chiedendo l’annullamento senza rinvio o, in via subordinata, con rinvio, della sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per i delitti contestati in concorso con il coimputato, è fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, le pagg. 6-8);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento :sanzionatorio e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di
speciale tenuità, non è consentito in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai criteri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie a pag. 8, dove la Corte territoriale ha altresì motivato il diniego dell’invocata attenuante alla luce della natura plurioffensiva del reato di rapina e delle conseguenze morali oltre che fisiche derivanti dalla compiuta aggressione alla persona offesa.
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
osservato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, non rientra tra i motivi per i quali è consentito i ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa, come nella specie, ex art. 599bis cod. proc. pen. in quanto è ammissibile solo il ricorso che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. nonché ai vizi attinenti alla determinazione della perla, che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei li edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (v. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuaL e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2024.