Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6513 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6513  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che gli imputati NOME e NOME ricorrono avverso l sentenza della Corte di Appello di Torino che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Vercelli di condanna per il reato di tentato furto in abitazione pluriaggravato;
Premesso che la memoria del difensore degli imputati, presentata telennaticamente il 12 gennaio 2024, non può essere presa in considerazione in quanto non rispettosa del termine di cui all’art. 611 cod. proc. pen. e che, comunque, essa non contiene considerazioni idonee a sovvertire quelle di seguito sviluppate;
Rilevato che il primo motivo dei ricorsi – con cui i ricorrenti lamentano vizio di motiva quanto alla ritenuta colpevolezza di entrambi gli imputati per il fatto contestato consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibil ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giu merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le rag suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5-6); esula, infatti, dai poteri della Co cassazione quello di una ‘rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 640 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Rilevato che il secondo motivo dei ricorsi – con cui i ricorrenti lamentano violazione legge quanto al trattamento sanzionatorio – è aspecifico in quanto la Corte di appello ha dat conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scel sanzionatoria (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). D’altronde l’obbligo di una motivazion rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo editt mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il rich al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 1 pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condan dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 gennaio 2024.