Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44900 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44900 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a GRANOZZO CON MONTICELLO il 06/10/1971 COGNOME nato a NOVARA il 18/03/1974
avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, depositati con atto unico, nell’interesse di COGNOME COGNOME e di COGNOME con i quali sono stati dedotti:
Violazione di legge in relazione al capo F della rubrica delle imputazioni (in contestazione al solo COGNOME) per mancata riqualificazione della condotta di truffa in quella di cui all’art. 648 cod. pen. (indicato nell’epigrafe del motivo di ricorso come art. 648-bis cod. pen.);
Violazione di legge al capo F della rubrica delle imputazioni in relazione all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza del reato di truffa in presenza di un solo indizio;
Vizi di motivazione sempre in relazione al capo F della rubrica delle imputazioni per assenza di prove circa la condotta delittuosa tenuta dall’imputato;
Vizi di motivazione in relazione al capo H della rubrica delle imputazioni (in contestazione alla sola COGNOME) in presenza di un errore in iudicando relativamente alle condotte truffaldine dell’COGNOME il che comporterebbe l’insussistenza del reato di riciclaggio addebitato alla COGNOME;
Vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo in capo alla Paletti in relazione al reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. alla stessa addebitato;
Vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio riservato all’COGNOME, sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla condanna al pagamento di una provvisionale in assenza di prova certa del danno.
ritenuto che tutti i motivi di ricorso sopra indicati sono indeducibili, sia perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito che con motivazione congrua, logica e rispondente ai principi di diritto che regolano la materia (ivi compresa la corretta qualificazione dei fatti-reato), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, sia perché il denunciare la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione
r
,
delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, rientrando tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen., la relativa questione può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l’impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (cfr. Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, COGNOME, Rv. 272651);
che anche con riguardo al trattamento sanzionatorio riservato all’COGNOME ed al mancato riconoscimento allo stesso delle circostanze attenuanti generiche l’onere argomentativo dei Giudici è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e che, con riguardo alle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il diniego prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, COGNOME, Rv. 277773);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 19125 del 26/04/2023, COGNOME, Rv. 284653 – 01; Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, COGNOME, Rv. 278231; Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276666 – 01; Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275057; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243), le doglianze difensive devolute in appello (si vedano, in particolare, pagg. 7 – 9);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto a ciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma o il 12 novembre 2024.