Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26103 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26103 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che eccepisce violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, è inammissibile, in quant tutto generico, privo di specificità e astratto, risolvendosi nella mera enunciazione dei pri giurisprudenziali in materia di ragionevole dubbio, senza precipui riferimenti alla motivazi che si contesta (cfr. Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 – 01, secondo cui motivi di ricorso per cassazione possono, sì, riprodurre totalmente o parzialmente quelli appello, ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione); sicché le censure omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato inoltre che il suddetto motivo, denunciando la illogicità della motivazione su base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consen dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propr valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tr l’apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); il giudice di m con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facend applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità sussistenza del reato;
Considerato che il secondo motivo, che contesta l’eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimitàiaperché, secondo l’indirizzo consolidato della giurispruden la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità d giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. che nella specie l’onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra oppos circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legitti qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da suffic motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza
sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in conc (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono, pertanto, incensurabili;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.