Ricorso in Cassazione Inammissibile: La Ripetizione dei Motivi non Paga
Presentare un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza occasione per ridiscutere i fatti. Una recente ordinanza della Corte chiarisce ancora una volta i limiti di questo strumento, dichiarando un ricorso in Cassazione inammissibile perché meramente riproduttivo di argomenti già esaminati. Analizziamo la decisione per capire quando un ricorso rischia di essere respinto in partenza.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentata rapina impropria. L’imputato, non soddisfatto della decisione della Corte d’Appello di Milano, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione. La sua difesa contestava sia la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna, sia la qualificazione giuridica del fatto. In particolare, sosteneva che i fatti avrebbero dovuto essere inquadrati come un’ipotesi più lieve, ossia tentato furto e minaccia.
La Decisione della Corte: un Ricorso in Cassazione Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un controllo preliminare, rilevando un vizio che ha reso l’intero ricorso non esaminabile.
La Riproduzione delle Censure d’Appello
Il fulcro della decisione risiede in un principio cardine della procedura penale: il ricorso per Cassazione deve contenere una critica specifica e puntuale alla sentenza impugnata. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse identiche censure e argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Secondo i giudici supremi, questo approccio rende il ricorso ‘indeducibile’, poiché non si confronta con le ragioni giuridiche espresse nella sentenza di secondo grado, ma si limita a ripeterle sterilmente.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
La Corte ha inoltre ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo giudice di merito. Il cosiddetto ‘sindacato di legittimità’ non permette di riesaminare le prove o di fornire una lettura alternativa dei fatti (ad esempio, rileggere le fonti probatorie). Il compito della Cassazione è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove è un’attività estranea ai compiti della Suprema Corte e porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è stata netta e concisa. I giudici hanno ritenuto che l’unico motivo di ricorso fosse ‘indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito’. Mancava, quindi, una ‘specifica critica analisi’ delle argomentazioni contenute nella sentenza d’appello. Inoltre, il ricorso mirava a una ‘rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie’, operazione preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, non essendo soddisfatti i requisiti minimi per un valido ricorso, la Corte lo ha dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: per avere successo in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con le decisioni dei giudici precedenti. È necessario individuare e argomentare vizi specifici della sentenza impugnata, che riguardino la violazione della legge o difetti logici evidenti nella motivazione. La semplice riproposizione dei motivi d’appello non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro. Pertanto, la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi tecnica approfondita e non può essere una mera ripetizione di doglianze già espresse.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
È stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e nuova contro la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘riproduttivo’?
Significa che il motivo non è originale, ma è una semplice copia delle censure già sollevate nel precedente grado di giudizio. Questo approccio non è consentito in Cassazione, dove è richiesta una critica mirata alla decisione che si sta contestando.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso in Cassazione inammissibile?
La persona che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19807 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19807 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’erronea valutazione del compendio probatorio fondante il giudizio di penale responsabilità del ricorrente per il reato di tentata rapina impropria, nonché la qualificazione giuridica del fatto ai sens dell’art. 628 comma secondo cod. pen. (in luogo della più lieve ipotesi di cui agli artt. 56, 624 e 612 cod. pen.), è indeducibile poiché riproduttivo di profili censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi dell argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), oltre che volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specific travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024
Il Consigliere Estensore