Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23294 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23294 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECUI CODICE_FISCALE) nato a PIOVE DI SACCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che deduce violazione di legge e difett di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per i reati di truff appropriazione indebita – non è consentito, poiché non risulta connotato d requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art. 591, co lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Cor merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confro con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma solta apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta crit argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il giudice di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha rite integrato sia il dolo iniziale con riferimento alla truffa contrattuale (si vedano 10 e 11, punto 1.1., della sentenza impugnata), sia gli elementi costitutivi appropriazione indebita, essendo l’accordo iniziale definitivamente caducato seguito delle condotte truffaldine del COGNOME (si veda pag. 12, punto 2.1., d sentenza impugnata);
che, inoltre, quanto all’omessa valutazione di prove decisive denunciata, s osserva che, in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giud indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico che condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una speci deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazi complessivamente considerata, come è avvenuto nel caso di specie, atteso che non è necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disat ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicit tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 – 01);
considerato che, sotto altro profilo, la doglianza finisce per effettuare diver lettura dei dati processuali non consentita dalla legge, stante la preclusione p Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultan processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenu logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto t l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/20 Jakani, Rv. 216260);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rile
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è
via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 640
30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
considerato, inoltre, che il vizio del travisamento della prova può avere riliev
solo quando l’errore sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probato rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del da
processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457; Sez. 5, n. 48050 d
02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv.
258774) e che ciò non avviene nella sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.