Ricorso in Cassazione inammissibile: quando i motivi sono troppo generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un’impugnazione di legittimità. Quando si presenta un ricorso, non basta elencare delle lamentele generali; è necessario articolare critiche precise e pertinenti. Il caso di specie evidenzia come un ricorso in Cassazione inammissibile per genericità dei motivi porti non solo al rigetto, ma anche alla condanna del ricorrente a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
I fatti del processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato previsto dall’articolo 187, comma 8, del Codice della Strada. Inizialmente, il Tribunale di Verona emetteva una pronuncia di condanna. Successivamente, la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 15 dicembre 2022, riformava parzialmente la decisione di primo grado, riducendo la pena inflitta all’imputato a due mesi di arresto e 500,00 euro di ammenda.
Contro questa decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione, basandolo su un unico motivo che lamentava una serie di vizi: violazione di legge, carenza di motivazione, eccessività della pena e un’erronea qualificazione giuridica del fatto.
Analisi del ricorso in Cassazione inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nella natura stessa del motivo presentato. I giudici hanno sottolineato che il ricorso era stato formulato in termini del tutto generici e aspecifici. In pratica, il ricorrente non aveva sviluppato argomentazioni specifiche per contestare la sentenza d’appello.
Il motivo proposto si limitava a enunciare presunte violazioni senza “puntualizzare le ragioni di doglianza in fatto e in diritto” e senza confrontarsi adeguatamente con le motivazioni espresse dalla Corte d’Appello. Questo tipo di impugnazione non è consentito in sede di legittimità, dove il giudizio della Cassazione è limitato al controllo della corretta applicazione del diritto e della logicità della motivazione, non a una nuova valutazione dei fatti.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha chiarito che la motivazione della sentenza di secondo grado rappresentava e giustificava in modo logico e giuridicamente corretto sia la responsabilità penale dell’imputato sia la congruità della pena inflitta. Il ricorso, invece, non riusciva a individuare vizi specifici in tale ragionamento.
Secondo l’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici. Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che il motivo proposto rientrasse pienamente in questa categoria. La mancanza di un confronto critico e specifico con la sentenza impugnata ha reso il ricorso un atto processuale inidoneo a innescare un valido giudizio di legittimità.
Di conseguenza, all’inammissibilità del ricorso è seguita, come previsto dalla legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha condannato l’imputato al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando alcuna ragione per un esonero da tale sanzione, in linea con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186/2000.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione deve essere un atto tecnico e preciso, non una generica lamentela. Per evitare una declaratoria di ricorso in Cassazione inammissibile, è essenziale che i motivi di impugnazione siano specifici, pertinenti e che si confrontino criticamente con le argomentazioni della decisione che si intende contestare. La genericità e l’aspecificità dei motivi non solo rendono l’impugnazione inefficace, ma comportano anche conseguenze economiche negative per il ricorrente, con la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo proposto era generico e aspecifico. Non puntualizzava le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non si confrontava adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso?
L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato previsto dall’art. 187, comma 8, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32211 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32211 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 15 dicembre 2022 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Verona dell’8 marzo 2022, ha ridotto la pena inflitta a COGNOME nella misura di mesi due di arresto ed euro 500,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo: violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., eccessività della pena inflittagli, erronea qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato e la congruità della pena inflittagli.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024
DEPOSITATA