Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1959 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1959 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
La COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/06/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Catania Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catania, dichiarava inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare e rigettava l’istanza di concessione dell’affidamento in prova al Servizio Sociale e di semilibertà avanzata nell’interesse di NOME COGNOME.
Avverso l’ordinanza, l’interessato ha proposto, con l’atto a firma dell’AVV_NOTAIO, ricorso, deducendo due motivi.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente evidenzia la violazione di legge ex art. 606, primo comma, lett. b) cod. proc. pen. – errata applicazione dell’art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354, avendo il Tribunale disatteso il dettato normativo di cui al secondo comma del suddetto articolo.
2.1.1. Deduce il ricorrente la lacunosità della relazione di sintesi datata 19 maggio 2025 da cui il Tribunale aveva formato il convincimento. La relazione, invero, mentre riferisce della partecipazione del detenuto alle attività educative, conclude per la non idoneità della misura in ragione della complessità del percorso rieducativo e della mancanza dell’indagine sociale sul territorio. Inoltre, il Tribunale
non valuta la relazione dell’U.E.E. depositata in data 3 giugno 2025, relazione che integra gli elementi relativi all’indagine sociale e offre un quadro più favorevole rispetto all’ambiente di destinazione, alla rete familiare ed al percorso risocializzante dell’istante.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge ex art. 606, primo comma, lett. b) cod. proc. pen. – errata applicazione dell’art. 47 ter 1 bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, avendo il Tribunale dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare “per limite pena”, ritenendo che il condannato non rientrasse nei limiti temporali previsti dalla norma menzionata.
2.2.1. Deduce il ricorrente la erroneità di tale valutazione essendo la data del fine pena indicata per quella del 14.01.2027 e residuando, alla data dell’udienza del 4 giugno 2025, una pena di circa anni uno e mesi sette di reclusione.
In data 6 novembre 2025 la difesa ha rassegnato le conclusioni scritte insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, NOME COGNOME, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La Corte di cassazione ha chiarito che, per la teoria dell’autosufficienza, quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’atto o la allegazione dello stesso al ricorso. Ciò per il superiore principio che deve ritenersi precluso, in sede di giudizio di legittimità, l’esame diretto degli atti del processo a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga dall’evidenza della stessa articolazione del ricorso (Sez. F, Sentenza n. 37368 del 13/09/2007 Cc. (dep. 11/10/2007) Rv. 237302).
Nel caso di specie il primo motivo, dunque, è inammissibile, in quanto del tutto generico.
Il ricorrente non chiarisce, inoltre, la ragione per cui la relazione dell’RAGIONE_SOCIALE sarebbe decisiva per indurre il Tribunale di Sorveglianza ad accogliere l’istanza né allega l’atto processuale la cui valutazione sarebbe stata omessa o travisata.
L’ordinanza impugnata, dunque, ha evidenziato gli elementi che non consentono di accogliere l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali enucleandoli in quattro distinti punti: “1) i reati in esecuzione mettono in luce la pericolosità del soggetto, trattandosi di reato di tentato omicidio nei confronti di 2
soggetti e dopo che il reo era stato scarcerato per lunghissima detenzione carceraria; 2) precedenti penali (ben 19 reato come precedenti penali in casellario tra cui l’art. 416 bis c.p.; 3) sintesi del 20/5/2025, negativa, esprimendosi per il prosieguo del trattamento intramurario; 4) nota del Comm. di Gela del 7/5/2025, negativa”.
Quanto al secondo motivo del ricorso, la fondatezza dello stesso, considerata l’erronea valutazione contenuta nell’ordinanza impugnata in relazione al residuo di pena pari in realtà ad anni 1 mesi 7 di reclusione, non rileva considerato che il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato anche nel merito l’istanza di detenzione domiciliare alla luce delle considerazioni fatte per le altre misure alternative richieste.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 19 novembre 2025