Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43120 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43120 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LEVERANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/07/2024 del TRIBUNALE di LECCE. Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO per NOME COGNOME che si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Lecce, quale giudice del Riesame, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME e per l’effetto ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Lecce il 13 maggio 2024 in relazione ad ipotesi di truff aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640 bis c.p.), emissione di fatture per operazioni inesistenti e indebita compensazione (artt. 8 e 10 quater, comma 2, d.l. 74/2002), riciclaggio (648 bis c.p.) e autoriciclaggio (art.648-ter.1 c. p.).
Secondo la prospettazione accusatoria, l’imputato ha realizzato delle truffe per conseguire indebite erogazioni quali rimborsi fiscali per ristrutturazioni
immobiliari in realtà mai realizzate, con la commissione di ulteriore attività illeci al fine di conseguire ed assicurare i profitti così illecitamente realizzati.
L’imputato ha affidato il proprio ricorso a tre motivi, tutti incentrati su pr attinenti a vizi motivazionali (art.606, lett. e, c.p.p.).
2.1 Con il primo motivo si lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla corretta applicazione dei canoni valutativi della prova con cui è stata riscontrata la gravità indiziaria nei confronti NOME COGNOME.
2.2 II secondo motivo deduce mancanza assoluta di motivazione e contraddittorietà della stessa rispetto a specifici atti con riferimento a necessaria valutazione della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca de coindagati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2.3 Il terzo motivo, infine, deduce mancanza assoluta di motivazione in relazione all’art. 125,co. 3,c.p.p., con riferimento alla sussistenza del periculum in mora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché i motivi sui quali si fonda non sono consentiti.
È bene partire dalla osservazione preliminare che i primi due motivi appuntano la critica al provvedimento impugnato su aspetti attinenti alla valutazione del fatto ed alla relativa motivazione, mentre il terzo lamenta la assenza di motivazione. Va ulteriormente evidenziato che nella rubrica di ciascun motivo viene menzionato espressamente, ed esclusivamente, l’art.606 lett. e) c.p.p., significare precisamente che la critica a decisione impugnata avviene nel prisma della motivazione, ritenuta, appunto di volta in volta manifestamente illogica, contraddittoria ovvero assente.
Ciò premesso, è allora di tutta evidenza che il ricorso, nella sua interezza, si pone in una prospettiva errata e non percorribile in Cassazione, richiedendosi valutazioni di fatto (con relativo riflesso motivazionale ex art. 606 lett. e) c.p. puntualmente richiamato nella rubrica dei motivi) che, per definizione,esulano dal novero delle questioni che possano essere sottoposte in questa sede. Va infatti ricordato che,avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art.325 c.p.p), cioè per censurare errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.
Le tipologie di censura appena indicate non vengono nemmeno evocate nelle rubriche dei motivi del presente ricorso giacché alla Corte di legittimità si viene a chiedere di sanzionare i criteri valutativi della prova adottati dal Tribunale (primo motivo) e di apprezzare il giudizio di attendibilità e credibilità dei du coindagati (secondo motivo), valutazioni ineludibilmente attinenti al merito della decisione e riflesse nella motivazione.
E nemmeno in relazione al terzo motivo le cose cambiano. Premesso che, come sopra osservato, la rubrica del motivo menziona espressamente la carenza motivazionale nella prospettiva della lettera e) dell’art.606 c.p.p., anche a voler enucleare in via interpretativa, nello spirito del favor impugnationis, la violazione di legge (l’art.125 c.p.p.) ex ari. 606 lett. c) c.p.p., occorre pur sempr ricordare che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento (vedi Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004, COGNOME, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284- 01).
Ma nel caso oggetto di scrutino, tali condizioni estreme non sussistono poiché la motivazione sul periculum in mora risulta certamente sufficiente a superare eventuali critiche in tal senso.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’ari. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ..J2 << fl w…..,, ammende.
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Così de iso il 31 ottobre 2024
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