Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44948 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44948 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PAGANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l’affermazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riguardo all’art. 49, secondo comma, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, COGNOME, Rv. 281702; Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, COGNOME, Rv. 275814), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4);
osservato che le ulteriori doglianze, in punto di responsabilità per il reato di ricettazion sono prive di specificità e manifestamente infondate non solo in ragione di quanto precedentemente esposto ma anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in relazione al concorso nel reato presupposto (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955);
ritenuto che il secondo motivo, che contesta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto, difettando di una critica puntual provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono s accolti, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019, dep. 202 Diop, Rv. 277963), dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2023.