Ricorso in Cassazione: La Necessità di Motivi Specifici per Evitare l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale in cui si può contestare la legittimità di una sentenza. Tuttavia, non è una semplice ripetizione delle argomentazioni precedenti. Come dimostra una recente ordinanza della Suprema Corte, la mancata aderenza a rigorosi requisiti di specificità porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo il caso di una condanna per furto pluriaggravato e la decisione dei giudici di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza di condanna per il reato di furto pluriaggravato emessa dal Tribunale di Palermo. La decisione è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello della stessa città. L’imputata, ritenendo la sentenza ingiusta, ha deciso di presentare un ricorso in Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza per chiederne l’annullamento.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Il ricorso si articolava su due punti fondamentali, entrambi giudicati inadeguati dalla Suprema Corte.
Primo Motivo: La Genericità e l’Indeterminatezza dei Motivi del Ricorso in Cassazione
La ricorrente lamentava la violazione di norme processuali e una presunta contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza d’appello. Tuttavia, secondo la Cassazione, questo motivo era stato formulato in modo eccessivamente generico. Non indicava in maniera precisa e puntuale quali fossero gli elementi specifici della sentenza impugnata a essere viziati, né le ragioni concrete di tale censura. In sostanza, il ricorso non permetteva al giudice di comprendere chiaramente i rilievi mossi, violando così il requisito di specificità imposto dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Un ricorso efficace deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che contesta, non limitarsi a una lamentela astratta.
Secondo Motivo: La Quantificazione della Pena
Il secondo motivo di ricorso contestava un’erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione riguardo alla pena inflitta. Anche questa censura è stata ritenuta manifestamente infondata. La Corte ha osservato che la sentenza d’appello conteneva una motivazione solida e ben argomentata, in particolare nelle pagine 3 e 4, dove venivano valorizzati i tratti negativi della personalità dell’imputata per giustificare la pena. Inoltre, il ricorso è stato considerato generico anche su questo punto, poiché non spiegava per quale motivo una pena fissata ben al di sotto della media edittale (ovvero il valore intermedio tra il minimo e il massimo previsto dalla legge) dovesse considerarsi inadeguata.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su principi consolidati della procedura penale. La funzione del ricorso in Cassazione non è quella di ottenere un terzo giudizio sul merito dei fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Per questo, la legge impone che i motivi di ricorso siano specifici, dettagliati e autosufficienti.
Nel caso in esame, entrambi i motivi erano privi di questa specificità. Il primo non individuava i vizi concreti della sentenza, mentre il secondo non offriva argomenti validi per contestare una pena ritenuta congrua e giustificata dai giudici di merito. La Corte ha quindi concluso che il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è subordinato al rispetto di requisiti formali e sostanziali rigorosi. Un ricorso non può essere un atto di protesta generico, ma deve consistere in una critica tecnica e circostanziata, capace di evidenziare errori specifici di diritto o di logica nella decisione impugnata. In caso contrario, il risultato non sarà solo il rigetto, ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non specificavano in modo chiaro e puntuale gli errori di diritto o i vizi di motivazione della sentenza impugnata, contravvenendo ai requisiti richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o ricostruire i fatti, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica e non contraddittoria per la loro decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31431 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31431 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato
! a LEGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto pluriaggravato;
Rilevato che il primo motivo del ricorso – con cui la ricorrente denunzia inosservanza di norme processuali poste a pena di nullità, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato che il secondo motivo del ricorso – con cui la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza di motivazione in riferimento alla quantificazione della pena irrogata all’imputata – è manifestamente infondato in quanto, dal complesso della sentenza impugnata (in particolare cfr. pagine 3 e 4 della stessa), si evince una solida motivazione quanto ai tratti negativi della personalità della prevenuta e, comunque, il ricorso è generico perché non chiarisce le ragioni per le quali una pena ben al di sotto della media edittale non sia adeguata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024.