Ricorso in Cassazione Penale: L’Errore Formale che Costa Caro
Il ricorso in cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’opportunità cruciale per contestare una sentenza per vizi di legittimità. Tuttavia, l’accesso a questa fase processuale è regolato da norme procedurali molto rigide. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare tali requisiti, pena l’esclusione da ogni discussione di merito. Il caso in esame dimostra come un errore apparentemente semplice, come la mancata sottoscrizione da parte di un avvocato specializzato, possa rendere l’intero sforzo vano e costoso.
Il Caso in Analisi: Un Appello Fai-da-Te
La vicenda processuale ha origine da una condanna per i reati previsti dagli articoli 477 e 482 del codice penale, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, decideva di presentare personalmente un ricorso in cassazione per contestare la sentenza di condanna. Questo atto, tuttavia, si è rivelato un passo falso decisivo, che ha precluso alla Corte la possibilità di valutare le ragioni dell’imputato.
La Normativa sul Ricorso in Cassazione e i suoi Requisiti
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione sulla chiara lettera della legge. In particolare, ha richiamato l’attenzione sugli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, così come modificati dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”).
Questa normativa stabilisce, senza lasciare spazio a interpretazioni, un requisito formale non derogabile: il ricorso in cassazione in materia penale deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La legge non consente più all’imputato di presentare personalmente l’atto di impugnazione. L’obiettivo del legislatore è quello di assicurare un elevato livello di tecnicismo e professionalità in una fase processuale così delicata, dove si discutono solo questioni di diritto.
Le Motivazioni della Decisione della Suprema Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione tanto sintetica quanto inappellabile. Poiché l’atto era stato proposto personalmente dall’imputato e non da un difensore abilitato, violava direttamente la disposizione dell’articolo 613 del codice di procedura penale. L’inammissibilità è una sanzione processuale che impedisce al giudice di esaminare il merito della questione. Di conseguenza, la Corte non ha potuto valutare se le doglianze dell’imputato fossero fondate o meno; si è fermata al controllo preliminare dei requisiti di forma, riscontrandone la palese violazione.
Le Conclusioni: Conseguenze e Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. In primo luogo, la sentenza di condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali. A ciò si è aggiunta la condanna al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza è un monito importante: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di legittimità, la forma è sostanza. Affidarsi a un professionista specializzato non è una scelta, ma un obbligo di legge, la cui inosservanza comporta la perdita del diritto di impugnazione e ulteriori oneri economici. È essenziale comprendere che il fai-da-te processuale, soprattutto in Cassazione, è una strada senza uscita.
Chi può presentare un ricorso in cassazione in materia penale?
Secondo la normativa vigente, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso in cassazione viene presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1000 Anno 2024
L
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1000 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BARI il 12/03/1962
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;)
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bari il 23 novembre 2021, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 482 e 477 cod. pen. e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il ricorso proposto avverso detta sentenza è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall’imputato, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.