Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40742 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40742 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: INDIRIZZO XHULIAN nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall’art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall’art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. NOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con sentenza del 14/7/2022 la Corte di Appello di Venezia -che ha rigettato l’appello del PG confermando l’assoluzione dell’odierno ricorrente COGNOME disposta dal giudice di primo grado in relazione alle restanti imputazioni di cui ai capi B), C) e D)- pur riducendo la pena irrogatagli ad anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa, ne ha confermato l’affermazione di responsabilità operata dal GUP del Tribunale di Verona con sentenza del 18/2/2022 resa all’esito di giudizio abbreviato in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 73 co. 1 e 80 co. 2 d.P.R. 309/90 (capo a) in relazione alla detenzione ed al trasporto, in concorso con COGNOME NOME (non ricorrente, che ha concordato la pena in appello ai sensi dell’art. 599bis cod. pen.), di 5561 grammi di cocaina, in Lazise (VR) nil 14/5/2021.
Il giudice di primo grado, riconosciute all’odierno ricorrente le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata ed applicata la diminuzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 40.000 di multa.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, COGNOME Xhulian, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. la nullità della sentenza impugnata in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, in quanto, relativamente alla ritenuta aggravante, si evidenzia che l’odierno ricorrente era un mero trasportatore e non aveva alcuna consapevolezza del quantitativo di stupefacente che trasportava.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
Il proposto ricorso è inammissibile.
Ed invero, come si evince dall’atto di appello del 3/3/2022 a firma degli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, comune al coimputato NOME, i cui motivi sono stati correttamente riassunti nella sentenza impugnata alle pagg. 3-4 della motivazione, non risultano proposte in quella sede doglianze nell’interesse dell’odierno ricorrente afferenti all’affermazione di responsabilità o alla qualificazione giuridica del fatto.
Con l’atto di gravame del merito, infatti, è stata impugnata la condanna di cui al capo A) dell’imputazione esclusivamente quanto alla dosimetria della pena ed al mancato giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sull’aggravante dell’ingente quantità, la cui sussistenza non è stata contestata.
Tale ultimo tema appare, pertanto, introdotto per la prima volta in questa sede di legittimità, il che non è possibile.
La giurisprudenza di questa Corte pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, COGNOME, Rv. 279958, in motivazione, pag. 12; conf. Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269632; Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, COGNOME, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014, COGNOME, Rv. 261029; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, COGNOME Gauthier, Rv. 255577; Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, COGNOME, Rv. 255940).
E’ pacifico che il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall’art. 609 cod. proc. pen., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi – contrassegnati dall’inderogabile “indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto” che sorreggono ogni atto d’impugnazione (art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) – sono funzionali alla delimitazione dell’oggetto della decisione impugnata ed all’indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.
La disposizione in esame deve poi essere letta in correlazione con quella dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 3 nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello.
Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. (cfr. sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631).
Diversamente opinando, del resto, diverrebbe estremamente difficile se non impossibile, per la Corte di Cassazione, mancando un motivo di appello sul
punto e, dunque, una doglianza ritualmente sollevata, procedere a verificare anzitutto i termini esatti della doglianza stessa e, conseguentemente, la congruenza della relativa risposta della Corte.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il Pr dente
igliere es ensore Il C
Così deciso in Roma il 19 settembre 2023