Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi Vengono Considerati Inammissibili
Il Ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo baluardo della giustizia, un giudizio di legittimità che non entra nel merito dei fatti, ma ne valuta la corretta applicazione del diritto. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità del ricorso, in particolare sulla specificità dei motivi e sui limiti alla critica della motivazione della sentenza. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio le regole che governano questo fondamentale strumento processuale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Palermo, che lo aveva condannato per i reati di truffa e falso. L’imputato, attraverso il suo difensore, aveva sollevato diverse critiche alla decisione dei giudici di secondo grado, sperando di ottenere un annullamento della condanna in sede di legittimità.
I Motivi del Ricorso e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’imputato ha basato il suo Ricorso in Cassazione su tre doglianze principali:
1. Illogicità della Motivazione: La difesa contestava la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenendola illogica e proponendo una diversa interpretazione delle prove.
2. Reiterazione dei Motivi d’Appello: Le doglianze relative alla condanna per truffa e falso, secondo la Corte, non facevano altro che riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata.
3. Diniego delle Attenuanti Generiche: Si lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la decisione del giudice di merito ingiustificata.
L’Analisi della Corte nel Ricorso in Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato punto per punto i motivi presentati, rigettandoli tutti e dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Sulla Valutazione delle Prove
Riguardo alla prima doglianza, la Corte ha ribadito un principio cardine: al giudice di Cassazione è precluso sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il suo compito non è quello di verificare se la ricostruzione dei fatti sia la migliore possibile, ma solo se la motivazione del giudice di merito sia esente da vizi logici evidenti e manifesti. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva spiegato in modo coerente e logico perché riteneva attendibili le dichiarazioni della vittima, rendendo la critica dell’imputato un inammissibile tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito.
Sulla Specificità dei Motivi di Ricorso
Le critiche relative ai reati di truffa e falso sono state giudicate inammissibili perché “non specifici ma soltanto apparenti”. La Corte ha spiegato che un motivo di ricorso non può limitarsi a una pedissequa reiterazione di quanto già esposto in appello. Deve, invece, contenere una critica argomentata e mirata proprio alla sentenza che si impugna, evidenziandone le specifiche carenze o errori logico-giuridici. In caso contrario, il motivo manca della sua funzione tipica e diventa inammissibile.
Sulle Attenuanti Generiche
Infine, anche il motivo sul diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ricordato che il giudice di merito, nel negare le attenuanti, non è obbligato a prendere in esame analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli all’imputato. È sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Nel caso in esame, la motivazione della Corte d’Appello era stata ritenuta priva di illogicità, e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il Ricorso in Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Pertanto, i motivi di ricorso devono essere formulati in modo da denunciare vizi di legge o vizi logici della motivazione che siano palesi e decisivi, e non possono tradursi in una richiesta di diversa lettura delle prove. La Corte ha sottolineato come la ripetizione di argomenti già disattesi senza un confronto critico con la decisione impugnata renda il ricorso privo della necessaria specificità, trasformandolo in un mezzo dilatorio piuttosto che in un effettivo strumento di giustizia.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce con forza i paletti che delimitano l’accesso al giudizio di Cassazione. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve essere redatto con estrema perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità e evitando di invadere l’area del merito, riservata ai primi due gradi di giudizio. La mera riproposizione delle argomentazioni d’appello è una strategia destinata al fallimento, poiché non adempie alla funzione critica che la legge assegna a questo fondamentale mezzo di impugnazione. La decisione serve da monito sulla necessità di una difesa tecnica che sappia distinguere tra una legittima critica giuridica e un’inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti.
È possibile contestare la valutazione delle prove (come le dichiarazioni della persona offesa) in un Ricorso in Cassazione?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito. Il suo compito è solo verificare che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria, non riesaminare i fatti.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘non specifico’ e perché viene respinto?
Un motivo di ricorso è ‘non specifico’ quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Viene respinto perché non assolve alla funzione tipica del ricorso, che è quella di formulare una critica argomentata e mirata contro la decisione contestata.
Il giudice deve considerare ogni singolo elemento a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, per motivare il diniego delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli che ritiene decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17780 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17780 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOMENOME COGNOME nato a PALERMO il 02/02/1970
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME
ritenuto che la prima doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento nella parte in cui ha ritenuto pienamente attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa (si veda, in particolare, pag. 1) i facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
ritenuto che la seconda e terza doglianza contenute nel primo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i delitti di truffa e di falso, sono indeducibili perché fonda su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito i dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 2 della sentenza impugnata),;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferiment quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, quali, nel caso di specie, l’assenza di
elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 18/03/2025
Il consigliere est.
Il Presidente