Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44821 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44821 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME nato a NAPOLI DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni del difensore della parte civile COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese, competenze ed onorari;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 28 febbraio 2022, confermava la sentenza di primo grado con la quale COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati per il reato di riciclagg io
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, osservando che dalla ricostruzione dei fatti riportata nella sentenza della Corte di appello emergeva che le condotte degli imputati, in particolar modo quella di COGNOME NOME, fossero da qualificarsi come concorsuali nel reato di usura e non invece quali integranti il reato di riciclaggio; tale circostanza era stata già ipotizzata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena de nel decreto di non convalida del sequestro preventivo.
1.2 II difensore eccepisce la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in quanto da una parte la Corte d’appello aveva affermato la consapevolezza degli imputati di partecipare al fenomeno usurario diretto, organizzato e condotto dai propri congiunti, salvo poi svalutare tali emergenze concorsuali nel reato presupposto attribuendo invece agli imputati le condotte di riciclaggio contestate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Infatti i due motivi di ricorso non risultano essere stati proposti in appello, in cui si contestava la commissione del reato da parte degli imputati, ma non si sosteneva che avrebbero dovuto essere considerati concorrenti nel reato di usura; si deve quindi ribadire che, alla luce di quanto disposto dall’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, COGNOME, Rv. 266202; da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, COGNOME, non mass.). Il principio trova la sua ratio nella necessità
di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame.
2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; in virtù del principio della soccombenza, gli imputati devono essere condannati alla rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dalla parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro tremilacentosessantasette, oltre accessori di legge. Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 06/10/2023