Ricorso in Cassazione: Inammissibile se i Motivi sono Nuovi
Un principio fondamentale del nostro sistema processuale è la gradualità dei giudizi. Non si possono ‘saltare’ i passaggi e, soprattutto, non si possono introdurre argomenti nuovi nell’ultimo grado di giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 19855/2024) ribadisce con chiarezza questa regola, spiegando perché un ricorso in Cassazione è destinato all’inammissibilità se solleva questioni non precedentemente discusse in Appello. Analizziamo il caso e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo grado e la cui sentenza era stata confermata in Appello, decideva di presentare ricorso in Cassazione. I motivi del suo ricorso si concentravano su due punti specifici:
1. La presunta errata applicazione della circostanza aggravante della recidiva.
2. La mancata applicazione di una circostanza attenuante prevista dall’articolo 648, quarto comma, del codice penale.
Questi argomenti, tuttavia, avevano una caratteristica cruciale: non erano mai stati sollevati dall’imputato durante il processo di secondo grado davanti alla Corte d’Appello.
La Regola sull’inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato questo vizio procedurale. Secondo l’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, il ricorso in Cassazione è inammissibile se i motivi su cui si fonda non sono stati previamente dedotti nei motivi d’appello.
Questo principio, noto come ‘effetto devolutivo’ dell’appello, significa che il giudice di secondo grado può esaminare solo i punti della sentenza di primo grado che sono stati specificamente contestati dalle parti. Le parti del provvedimento che non vengono impugnate, invece, diventano definitive e non possono più essere messe in discussione.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Gli Ermellini hanno spiegato che le questioni relative alla recidiva e all’attenuante speciale, non essendo state devolute al giudice d’appello con uno specifico motivo di impugnazione, erano ormai coperte da ‘giudicato’.
In altre parole, la sentenza di primo grado, su quei punti non contestati, aveva acquisito una forza definitiva e non poteva più essere riesaminata né dalla Corte d’Appello né, tantomeno, dalla Corte di Cassazione. Il giudizio di legittimità, infatti, serve a controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito sulle questioni che sono state oggetto del dibattito processuale, non a introdurre nuove difese.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione sottolinea un aspetto strategico fondamentale nella difesa penale: ogni singola doglianza contro la sentenza di primo grado deve essere chiaramente e tempestivamente articolata nell’atto di appello. Omettere un motivo significa precludersi per sempre la possibilità di farlo valere nei gradi successivi.
Per il ricorrente, le conseguenze sono state severe: non solo il ricorso è stato respinto senza un esame nel merito, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la struttura dei processi è rigida e la mancata osservanza delle regole procedurali può comportare la perdita del diritto a far valere le proprie ragioni.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se si fonda su motivi o questioni che non sono stati precedentemente sollevati e discussi nel giudizio di appello. La legge processuale penale lo vieta espressamente.
Cosa accade ai punti di una sentenza di primo grado che non vengono contestati in appello?
Quei specifici punti della sentenza acquisiscono ‘efficacia di giudicato’, cioè diventano definitivi e non possono più essere oggetto di discussione o impugnazione nei successivi gradi di giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, a titolo sanzionatorio, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19855 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19855 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PAGANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME,
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano, rispettivamente, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’applicazione della circostanza aggravante della recidiva e alla mancata applicazione della circostanza di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., non risultano essere stati previamente dedotti come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motiv concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 6 marzo 2024