Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44184 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44184 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOSCOTRECASE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione ai reati di cui agl artt. 648, 493 ter, 615 quater e 640 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede ‘di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata riqualificazione giuridica del reato di ricettazione nel delitto di cui all’art. 624 cod. pen., è indeducibile pe fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che non vi è stata alcJn dichiarazione dell’imputato idonea a supportare una diversa ricostruzione della vicenda e che non può, a tal fine, attribuirsi valore dirimente di segno contrario al contenuto arco temporale decorso tra il furto e l’utilizzo indebito della carte di credito;
che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, ,in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta l’eccessività della pena non consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi tra i quali la mancanza di elementi positivi valorizzabili ai fini del riconoscimento c circostanze attenuanti generiche, i numerosi precedenti specifici per reati contro il patrimonio a carico dell’imputato e la gravità dei reati oggetto del presente procedimento;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 novembre 2024 Il Consigliere estensore
Il Presiden