Ricorso in Cassazione: Limiti e Motivi di Inammissibilità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui limiti del ricorso in Cassazione in materia penale. L’ordinanza analizza i motivi per cui un ricorso può essere dichiarato inammissibile, ribadendo la natura della Corte come giudice di legittimità e non di merito. Questo caso specifico riguarda un imputato condannato per vari reati contro il patrimonio, tra cui ricettazione e uso indebito di carte di credito.
I Fatti di Causa
Il ricorrente, già condannato dalla Corte d’Appello di Roma, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando diversi aspetti della sentenza. Le sue doglianze si concentravano su tre punti principali: la valutazione della sua responsabilità penale, la mancata riqualificazione del reato di ricettazione in furto e l’eccessività della pena inflitta.
L’imputato sosteneva che la motivazione della sentenza d’appello fosse errata e chiedeva una diversa ricostruzione dei fatti. Inoltre, contestava la qualificazione giuridica del reato principale, insistendo che dovesse essere considerato un furto anziché una ricettazione. Infine, riteneva la pena sproporzionata.
La Decisione della Corte: un ricorso in Cassazione inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, che delineano chiaramente cosa può e non può essere oggetto di un ricorso in Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Risposta della Corte
La Corte ha esaminato singolarmente i tre motivi di ricorso, respingendoli tutti per ragioni procedurali e di merito.
1. La contestazione sulla responsabilità: Il primo motivo, con cui si criticava la motivazione della sentenza sulla colpevolezza dell’imputato, è stato giudicato inammissibile perché costituito da ‘mere doglianze in punto di fatto’. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove o di fornire una nuova interpretazione dei fatti, compiti che spettano esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (giudici di merito).
2. La riqualificazione del reato: Anche il secondo motivo è stato rigettato. La richiesta di trasformare l’accusa da ricettazione a furto era una semplice ripetizione di argomenti già presentati e respinti in appello. La Corte ha sottolineato che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica contro la decisione impugnata, e non limitarsi a riproporre le stesse difese. Inoltre, i giudici hanno osservato che l’imputato non aveva fornito elementi nuovi capaci di sostenere una diversa ricostruzione della vicenda.
3. L’eccessività della pena: Il terzo motivo, relativo alla presunta eccessività della pena, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che la determinazione della pena rientra nella ‘discrezionalità del giudice di merito’. Questo potere deve essere esercitato nel rispetto dei criteri legali (artt. 132 e 133 c.p.), e il suo operato è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è assente, illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la sua decisione, tenendo conto della gravità dei reati, dei numerosi precedenti specifici dell’imputato e dell’assenza di elementi per la concessione di attenuanti generiche.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sulla netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si può ridiscutere l’intera vicenda. Il suo scopo è assicurare che la legge sia stata applicata correttamente e che le sentenze siano motivate in modo logico e coerente. Le richieste di rivalutare le prove, di fornire una diversa lettura dei fatti o di ricalibrare la pena sulla base di una valutazione discrezionale sono estranee a questa funzione e, pertanto, destinate all’inammissibilità.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma che per presentare un ricorso in Cassazione efficace è necessario formulare censure che attengano a vizi di legge o a difetti gravi della motivazione, evitando di sconfinare in una critica dei fatti già accertati. La decisione evidenzia l’importanza di una difesa tecnica che sappia distinguere i diversi gradi di giudizio e i rispettivi ambiti di competenza. Per l’imputato, la dichiarazione di inammissibilità comporta la definitività della condanna e l’obbligo di pagare le spese e la sanzione pecuniaria disposta dalla Corte.
È possibile contestare la valutazione delle prove in un ricorso in Cassazione?
No, secondo l’ordinanza, il ricorso in Cassazione non è la sede per contestare la valutazione dei fatti o delle prove (‘doglianze in punto di fatto’), poiché questo compito spetta esclusivamente ai giudici di merito (primo e secondo grado). La Cassazione interviene solo su questioni di diritto.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato una semplice reiterazione e quindi inammissibile?
Un motivo è considerato una ‘pedissequa reiterazione’ e quindi inammissibile quando si limita a riproporre gli stessi argomenti già presentati e respinti nel giudizio d’appello, senza sviluppare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può ridurre una pena ritenuta eccessiva dall’imputato?
Generalmente no. La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione sulla quantificazione della pena è totalmente assente, manifestamente illogica o contraddittoria, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44184 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44184 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOSCOTRECASE il 25/05/1959
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME GabrieleCOGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione ai reati di cui agl artt. 648, 493 ter, 615 quater e 640 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede ‘di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata riqualificazione giuridica del reato di ricettazione nel delitto di cui all’art. 624 cod. pen., è indeducibile pe fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che non vi è stata alcJn dichiarazione dell’imputato idonea a supportare una diversa ricostruzione della vicenda e che non può, a tal fine, attribuirsi valore dirimente di segno contrario al contenuto arco temporale decorso tra il furto e l’utilizzo indebito della carte di credito;
che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, ,in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta l’eccessività della pena non consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi tra i quali la mancanza di elementi positivi valorizzabili ai fini del riconoscimento c circostanze attenuanti generiche, i numerosi precedenti specifici per reati contro il patrimonio a carico dell’imputato e la gravità dei reati oggetto del presente procedimento;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 novembre 2024 Il Consigliere estensore
Il Presiden