Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21166 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21166 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 08/01/1965
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Pasquale;
ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al giudizi di responsabilità, è indeducibile e comunque manifestamente infondato.
Va richiamato e ribadito l’orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., riguardanti l valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). Di recente anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all’ammissibili delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di u espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027-04, in motivazione).
La deduzione, dunque, può essere esaminata solo sotto l’aspetto del vizio motivazionale che in questa sede è stato con riferimento al triplice profilo della mancanza, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, chiaramente insussistente nel caso di specie, alla luce delle argomentazioni sviluppate alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata in punto di grossolanità della contraffazione dei beni sequestrati, con le quali il ricorrente non si confronta.
ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, al mancato bilanciamento delle già concesse attenuanti generiche in prevalenza alla recidiva e alla omessa riduzione della pena ai minimi edittali è parimenti inammissibile.
La disapplicazione della recidiva non risulta essere stata dedotta nei motivi di appello, il mancato bilanciamento delle riconosciute attenuanti generiche sulla recidiva reiterata e specifica è state adeguatamente motivato (pag. 4 della sentenza impugnata) ed era comunque operazione non consentita ai sensi dell’art. 69, comma quarto, cod. pen.; quanto alla dosimetria della pena, la Corte di merito ha motivatamente ritenuto di non operare alcuna riduzione richiamando i
precedenti penali dell’imputato e, dunque, uno dei criteri di commisurazione del trattamento sanzionatorio previsti dall’art. 133 cod. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025
La Presidente