Ricorso in Cassazione: Perché la Genericità dei Motivi Porta all’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso a questa fase cruciale del processo penale è subordinato a regole precise. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda un principio fondamentale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non possono limitarsi a una sterile ripetizione delle argomentazioni già respinte in appello. L’inosservanza di questa regola porta a una conseguenza drastica: l’inammissibilità del ricorso stesso, come accaduto nel caso di un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria inizia con una condanna in primo grado emessa dal Tribunale per il reato di bancarotta fraudolenta. L’imputato, secondo l’accusa, aveva agito come amministratore di fatto di una società poi fallita, contribuendo al suo dissesto. La Corte d’Appello, in seguito, confermava la condanna, ritenendo provata la sua gestione di fatto e la sua responsabilità penale. Non pago della decisione, l’imputato decideva di presentare un ricorso in Cassazione affidandosi a due principali motivi di doglianza.
L’Analisi del Ricorso e le Doglianze dell’Imputato
Il ricorrente basava la sua difesa su due punti principali:
1. Sulla responsabilità penale: L’imputato contestava la sentenza d’appello per presunta violazione di legge, sostenendo che le motivazioni fossero indeterminate e generiche. A suo dire, non era stata provata la sua colpevolezza.
2. Sulla misura della pena: In secondo luogo, il ricorso criticava la quantificazione della pena, ritenuta eccessiva e non correttamente graduata in base ai criteri di legge.
Entrambi i motivi, tuttavia, sono stati giudicati dalla Suprema Corte in modo negativo, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Cassazione: Inammissibilità per Genericità
La Corte di Cassazione ha smontato le argomentazioni del ricorrente con motivazioni chiare e nette. Il primo motivo, relativo alla responsabilità, è stato definito ‘generico per indeterminatezza’ e ‘indeducibile’. La Corte ha osservato che il ricorso non faceva altro che riproporre le stesse identiche argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice fotocopia dell’atto di appello; deve, invece, contenere una critica specifica e argomentata contro le ragioni della sentenza impugnata, evidenziando precise violazioni di legge. In questo caso, mancava totalmente questa funzione critica.
Inoltre, la Corte ha sottolineato un principio procedurale di grande importanza: le cause di inammissibilità, come la genericità dei motivi, devono essere rilevate in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio. Se il giudice d’appello non ha rilevato l’inammissibilità dell’appello, può e deve farlo la Cassazione.
Anche il secondo motivo, relativo alla pena, è stato ritenuto manifestamente infondato. La graduazione della pena, ha ricordato la Corte, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale aveva adeguatamente motivato la sua decisione facendo riferimento ai numerosi precedenti penali dell’imputato. Il ricorso, al contrario, non chiariva perché la pena avrebbe dovuto essere inferiore.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione in esame è un monito per chiunque intenda adire la Suprema Corte. Non basta essere convinti della propria innocenza o dell’ingiustizia di una sentenza. È necessario che il ricorso in Cassazione sia costruito su motivi specifici, pertinenti e che si confrontino criticamente con la decisione impugnata. La mera riproposizione di argomenti già esaminati equivale a non presentare alcun motivo valido, con la conseguenza inevitabile dell’inammissibilità e della condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa ordinanza rafforza il ruolo della Cassazione come giudice di legittimità, non un terzo grado di merito dove ridiscutere i fatti, ma il custode della corretta applicazione della legge.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, indeterminati e si risolvevano in una pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e respinti dalla corte di merito. Il ricorso mancava di una critica argomentata alla sentenza impugnata.
Può la Corte di Cassazione dichiarare un’impugnazione inammissibile se il giudice del grado precedente non lo ha fatto?
Sì. La Corte ha affermato che le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria e devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
È possibile contestare in Cassazione la misura della pena decisa dal giudice di merito?
Non se la contestazione è generica. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Un ricorso su questo punto è infondato se il giudice ha adeguatamente motivato la sua decisione (nel caso di specie, basandosi sui precedenti penali dell’imputato) e il ricorrente non spiega le ragioni specifiche per cui la pena avrebbe dovuto essere inferiore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31272 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31272 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta emessa in data 30.06.2016 dal Tribunale di Verona, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per essere il reato allo stesso ascritto estinto per morte dell’imputato ed ha confermato nel resto il provvedimento impugnato, condannando COGNOME al pagamento delle spese del relativo grado di giudizio;
Rilevato che il primo motivo del ricorso principale – con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento al giudizio di responsabilità – è generico per indeterminatezza, nonché indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, che ha individuato i plurimi indicatori di una gestione di fatto di COGNOME anche sulla fallita (sostanzialmente asservit alla RAGIONE_SOCIALE, con cui condivideva altresì la sede operativa), come dichiarato dal defunto amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE; la doglianza è, pertanto, non specifica ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Considerato, quanto a questo aspetto, che l’inammissibilità del motivo deriva anche dall’inammissibilità del relativo motivo di appello, che era aspecifico rispetto all argomentazioni della sentenza di primo grado; tale anomalia va rilevata ora per allora perchè l’inammissibilità dell’impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, COGNOME, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, COGNOME, Rv. 176912).
Rilevato che il secondo motivo del ricorso principale e il motivo di ricorso aggiunto con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. sul punto relativo alla misura della pena – non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena
base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, in particolare la presenza, nel passato del prevenuto, condanne per numerosi reati, anche specifici (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata) e il ricorso non chiarisce le ragioni per cui la pena dovesse essere determinata in misura inferiore;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.