Ricorso in Cassazione: Perché la Genericità dei Motivi Porta all’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda un principio fondamentale: la genericità e la mancanza di correlazione dei motivi di ricorso con la sentenza impugnata ne determinano l’inevitabile inammissibilità. Questo caso, riguardante un reato fallimentare, offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di specificità che un avvocato deve sempre rispettare.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Firenze, che confermava la condanna di un imputato per il reato previsto dall’articolo 216 della legge fallimentare. Non rassegnato alla decisione, l’imputato decideva di proporre ricorso per Cassazione, affidandolo a due distinti motivi.
Analisi dei Motivi di Ricorso Respinti dalla Corte
L’imputato basava il suo ricorso in Cassazione su due argomenti principali, entrambi però giudicati inadeguati dalla Suprema Corte.
Il Primo Motivo: Mancanza di Correlazione
Il primo motivo contestava genericamente la dichiarazione di responsabilità. La Corte di Cassazione ha subito rilevato come questa doglianza fosse ‘non deducibile in sede di legittimità’. Il problema risiedeva nella totale assenza di correlazione tra le argomentazioni proposte e le ragioni specifiche che avevano motivato la decisione della Corte d’Appello. In altre parole, il ricorso non attaccava il ragionamento del giudice di secondo grado, ma si limitava a riproporre questioni in modo astratto. A tal proposito, la Corte ha richiamato un importante principio stabilito dalle Sezioni Unite (sentenza Galtelli, n. 8825/2017), secondo cui sono inammissibili non solo i motivi intrinsecamente indeterminati, ma anche quelli che non si confrontano direttamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
Il Secondo Motivo: Genericità e Indeterminatezza
Il secondo motivo di ricorso lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla qualificazione giuridica del fatto. Anche in questo caso, i giudici hanno riscontrato un vizio di ‘genericità per indeterminatezza’. Il ricorso era privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. L’imputato, di fronte a una motivazione della sentenza d’appello giudicata logicamente corretta, non aveva indicato gli elementi specifici a sostegno della sua censura. Questa mancanza ha impedito alla Corte di Cassazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Corte si fonda su un pilastro del processo penale di legittimità: il ricorso non può essere un’occasione per un terzo riesame del merito della causa. Deve, invece, essere un controllo mirato sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per fare ciò, i motivi devono essere specifici, chiari e pertinenti. Devono ‘dialogare’ con la sentenza impugnata, evidenziandone gli specifici errori di diritto o i vizi logici. Un motivo generico, che non spiega dove e perché il giudice precedente ha sbagliato, è un motivo inutile, che non consente alla Corte di svolgere la sua funzione.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
L’ordinanza in esame si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce una lezione fondamentale: la redazione di un ricorso in Cassazione richiede la massima diligenza. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario articolare critiche precise, puntuali e giuridicamente fondate, dimostrando di aver compreso a fondo le ragioni della decisione che si intende impugnare. In caso contrario, il risultato sarà non solo il rigetto del ricorso, ma anche un’ulteriore sanzione economica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano generici, indeterminati e non erano adeguatamente correlati con le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello che si intendeva impugnare.
Quali sono i requisiti essenziali per i motivi di un ricorso in Cassazione?
I motivi devono essere specifici e non intrinsecamente indeterminati. Devono indicare chiaramente gli elementi che sono alla base della censura e devono avere una necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, come previsto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34552 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34552 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FRATTAMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la condanna dell’imputate per il reato di cui all’art. 216 I. f.;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge in ordine all dichiarazione di responsabilità dell’imputato – non è deducibile in sede di legittimità , po principio per cui vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo qua essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necess correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio dell motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, è generico indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025
Il consigliere estensore
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