Ricorso in Cassazione: Quando è Inammissibile? Analisi di un’Ordinanza
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui si verifica la corretta applicazione della legge. Tuttavia, l’accesso a questa fase è regolato da requisiti stringenti, la cui mancanza comporta l’inammissibilità dell’impugnazione. Un’ordinanza della Suprema Corte fornisce chiari esempi pratici, evidenziando come errori formali o la manifesta infondatezza delle doglianze possano precludere l’esame nel merito. Analizziamo questo caso per comprendere meglio i confini del ricorso in Cassazione.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato in concorso, decidevano di presentare un ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello. Le loro strategie difensive, tuttavia, si riveleranno inefficaci di fronte ai rigidi paletti procedurali e sostanziali imposti dalla legge per adire la Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Sebbene proposti dalla stessa sentenza, i motivi di inammissibilità sono stati diversi per ciascuno dei ricorrenti, offrendo uno spaccato su due tipologie di errore molto comuni: uno di natura puramente formale e l’altro di natura sostanziale.
Le Motivazioni e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Le motivazioni della Corte sono un vero e proprio manuale sui requisiti del ricorso in Cassazione. Esaminiamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità per ciascun imputato.
Il Vizio Formale: La Sottoscrizione Personale dell’Imputato
Per il primo ricorrente, il problema è stato fatale e ha riguardato un aspetto puramente procedurale. Il suo ricorso è stato ritenuto inammissibile perché sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
L’articolo 613 del codice di procedura penale è categorico su questo punto: l’atto di ricorso deve essere firmato da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Questa norma non è un mero formalismo, ma una garanzia di tecnicismo e professionalità, data la complessità delle questioni che possono essere trattate in sede di legittimità. La Corte ha inoltre rilevato la genericità delle argomentazioni, prive di adeguati riferimenti fattuali e giuridici.
La Manifesta Infondatezza dei Motivi
Per il secondo ricorrente, l’inammissibilità è derivata dalla manifesta infondatezza dei suoi motivi di ricorso, che vertevano principalmente su due punti:
1. Mancata concessione dell’attenuante del risarcimento del danno: L’imputato lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante nonostante avesse risarcito la parte offesa, ottenendo una quietanza liberatoria. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la quietanza non è di per sé vincolante per il giudice. Il magistrato conserva il potere di valutare se il risarcimento sia effettivo sintomo di un reale ‘ravvedimento’ e di una ‘neutralizzazione della pericolosità sociale’. Nel caso specifico, la somma offerta era stata ritenuta inadeguata dalla Corte d’Appello, e in ogni caso la condotta risarcitoria era già stata positivamente valutata per la concessione delle attenuanti generiche.
2. Diniego della sospensione condizionale della pena: Il ricorrente contestava il rifiuto di concedergli il beneficio della sospensione condizionale. Anche su questo punto, il motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione adeguata, fondando la decisione sui numerosi precedenti penali dell’imputato per reati contro il patrimonio. Tale ‘ratio decidendi’ è stata considerata logica e sufficiente a giustificare il diniego del beneficio.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è emblematica e offre due lezioni fondamentali. In primo luogo, conferma l’assoluta necessità di affidarsi a un difensore specializzato per la proposizione del ricorso in Cassazione, pena l’immediata declaratoria di inammissibilità per vizi formali insuperabili. In secondo luogo, dimostra che le valutazioni di merito del giudice, se logicamente motivate, non sono facilmente scalfibili in sede di legittimità. Il risarcimento del danno e la valutazione dei precedenti penali rientrano in un potere discrezionale del giudice che, se esercitato correttamente, rende il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No, l’ordinanza chiarisce che il ricorso è inammissibile se sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, come previsto dall’art. 613 del codice di procedura penale.
Una quietanza di risarcimento del danno da parte della vittima obbliga il giudice a concedere la relativa attenuante?
No. La Suprema Corte ribadisce che una quietanza integralmente liberatoria non è di per sé vincolante per il giudice. Quest’ultimo deve comunque valutare in autonomia l’avvenuto ravvedimento del reo e la neutralizzazione della sua pericolosità sociale, potendo ritenere il risarcimento non adeguato o già valutato per altre finalità (come le attenuanti generiche).
Perché è stata negata la sospensione condizionale della pena a uno dei ricorrenti?
La sospensione condizionale è stata negata perché la sentenza d’appello aveva adeguatamente motivato la decisione sulla base dei plurimi precedenti penali dell’imputato per reati contro il patrimonio. Questa valutazione è stata ritenuta corretta e sufficiente dalla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12179 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12179 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a NAPOLI il 17/04/1986 NOME COGNOME nato a TORRE DEL GRECO il 07/04/1992
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME e NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato il giudizio di responsabilità per il reato di furto aggravato in concorso, rideterminando la pena inflitta;
Considerato che il ricorso di COGNOME – il quale si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione della sentenza di appello – oltre ad essere caratterizzato da particolare genericità poiché prospettante deduzioni prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione;
Rilevato che il primo motivo deli ricorso presentato da NOME COGNOME – con il quale si duole della violazione di legge circa la mancata concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno e del beneficio della sospensione condizionale della pena – è manifestamente infondato in quanto si pone in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la quale ha affermato che ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., la quietanza integralmente liberatoria rilasciata dalla parte offesa non è “ex se” vincolante, essendo rimesso al sindacato del giudice l’apprezzamento dell’avvenuto ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l’integrale risarcimento del danno implica (Sez. 5, n. 116 del 08/10/2022, Maier, Rv. 282424). In ogni caso tale condotta è stata positivamente valutata dal primo giudice ai fini della concessione delle attenuanti generiche;
ritenuto che, con riferimento all’invocata sospensione condizionale della pena, il motivo è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo la cui determinazione è sorretta da adeguata motivazione, non confrontandosi, il ricorrente, con la ratio decidendi laddove la sentenza impugnata dà atto che l’imputato è gravato da plurimi precedenti per reati contro il patrimonio;
Considerato che il secondo motivo di ricorso proposto da COGNOME – con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione circa la mancata concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno- è manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, in cui la Corte ha specificato come l’invocata circostanza non possa essere concessa attesa l’inidoneità della somma offerta a titolo risarcitorio;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il pt’sid4nte