Ricorso in Cassazione: quando la genericità dei motivi porta all’inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Un’ordinanza recente della Corte Suprema ci ricorda che non basta riproporre le argomentazioni già esposte in appello; è necessaria una critica puntuale e argomentata della sentenza impugnata. Vediamo insieme questo caso per capire quali sono i requisiti di ammissibilità e come evitare che il proprio ricorso venga respinto senza nemmeno essere esaminato nel merito.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato nei precedenti gradi di giudizio, ha presentato un ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Perugia del 9 aprile 2024. I motivi del ricorso contestavano l’affermazione della sua responsabilità penale, focalizzandosi in particolare sulla valutazione della prova relativa al reato presupposto. La difesa ha tentato di ottenere una riconsiderazione dei fatti e una diversa valutazione delle prove presentate.
L’analisi della Cassazione: perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza del 21 gennaio 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale, che limitano severamente l’ambito di valutazione della Corte di Cassazione. Esaminiamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa conclusione.
La mancanza di specificità dei motivi
Il primo e fondamentale problema evidenziato dai giudici è la mancanza di specificità dei motivi del ricorso, un requisito previsto a pena di inammissibilità dall’art. 581 del codice di procedura penale. La Corte ha chiarito che la specificità deve essere valutata sotto un duplice profilo:
1. Intrinseco: i motivi erano generici e indeterminati nelle ragioni di fatto e di diritto.
2. Estrinseco: i motivi apparivano come una mera riproposizione delle argomentazioni già discusse e respinte in appello, senza una reale correlazione critica con la motivazione della sentenza impugnata. In pratica, il ricorso non assolveva alla sua funzione tipica, che è quella di criticare in modo argomentato la decisione di secondo grado, ma si limitava a ripetere le doglianze precedenti.
Il divieto di una nuova valutazione dei fatti nel ricorso in Cassazione
Un altro punto cruciale della decisione riguarda la natura del giudizio di legittimità. La difesa, con i suoi motivi di ricorso, tendeva a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie e una ricostruzione alternativa dei fatti. La Corte ha ribadito che questa attività è preclusa in sede di Cassazione. Il ruolo della Suprema Corte non è quello di essere un “terzo grado di merito”, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Chiedere una nuova lettura delle prove è un’operazione estranea al sindacato di legittimità, a meno che non si denunci un “travisamento della prova”, ovvero un errore percettivo del giudice che ha utilizzato un’informazione inesistente o ne ha omesso una decisiva. In questo caso, tale vizio non è stato specificamente e decisivamente individuato.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che i giudici d’appello avevano già ampiamente esaminato e motivatamente respinto le argomentazioni difensive, con ragionamenti esenti da criticità. Il ricorso in Cassazione si limitava a riprodurre quelle stesse argomentazioni (come indicato a pag. 4 del provvedimento) senza confrontarsi specificamente con la logica della sentenza di secondo grado. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché non svolgeva una critica pertinente e puntuale, ma mirava a un riesame del merito non consentito. A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per ridiscutere i fatti di una causa. Per essere ammissibile, deve contenere motivi specifici che attacchino la logica giuridica e la coerenza argomentativa della sentenza impugnata. La semplice riproposizione delle difese di appello o la richiesta di una nuova valutazione delle prove portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede uno sforzo argomentativo mirato a evidenziare vizi di legittimità, e non a ottenere un nuovo giudizio sul fatto.
Qual è il motivo principale per cui un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono privi di specificità, ovvero sono generici, non criticano puntualmente la sentenza impugnata e si limitano a riproporre le stesse argomentazioni dei gradi precedenti.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di una causa?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti. Il suo compito è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza, non a giudicare nuovamente il merito della vicenda.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6461 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6461 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERNI il 22/01/1975
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l’affermazione della penale responsabilità, con particolare riguardo alla prova del reato presupposto, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, le doglianze difensive esposte con i due motivi di ricorso tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 gennaio 2025.