Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15844 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15844 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CAPRI LEONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione alla prova del delitto presupposto alla ricettazione di cui al capo b) dell’imputazione, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fat mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, de credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3);
considerato che il secondo motivo di ricorso, inerente alla prova dell’elemento soggettivo del reato in relazione al capo a) dell’imputazione, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto prospettano doglianze generiche, senza la puntuale indicazione non solo degli elementi a sostegno della censura formulata, ma anche del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte (in particolare, la Corte d appello ha motivato, a pag.3 della sentenza impugnata, sulla sussistenza del requisito soggettivo per entrambi i reati contestatii
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2024.