Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37116 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37116 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore generale, in persona del sostituto COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; l’AVV_NOTAIO, del foro di Trapani, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani, con la quale COGNOME NOME era stato condannato per un tentativo di furto pluriaggravato dalla violenza sulle cose e dalla loro esposizione alla pubblica fede, con generiche equivalenti, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale, ad una pena continuazione sospesa (in Trapani il 17 agosto 2021).
La Corte territoriale, in ragione del devolutum segnato dai motivi del gravame (con i quali si era contestato il giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali in term sola equivalenza e invocato l’aumento minimo per la continuazione), dato atto della confessione dell’imputato quanto ai fatti addebitatigli, ha ritenuto la pena congrua rispett essi, Osservando che la condotta era aggravata da elementi che difficilmente si prestano a soccombere nel giudizio di bilanciamento, trattandosi di aggravanti ad effetto speciale. Ha poi, ritenuto l’assenza di elementi positivamente valutabili ai fini di un diverso giudi comparazione, ritenendo altresì congruo l’operato aumento per la continuazione, avuto riguardo al reato più grave, circostanziato come in rubrica. Infine, ha ritenuto l’esistenza condizione di procedibilità, richiamando il verbale di ricezione della denuncia in d 17/9/2021, siccome a contenuto querelatorio.
2. La difesa dell’imputato ha proposto ricorso, formulando cinque motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione di legge per non avere la Corte territoria proceduto alla correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado, nell parte in cui si indica quale difensore di fiducia dell’imputato un professionista diverso, ave quel giudice omesso di provvedere su una richiesta che non avrebbe comportato alcuna modifica sostanziale dell’atto.
Con il secondo, ha dedotto la violazione della legge penale processuale, in riferimento alla mancata trasmissione delle conclusioni del PG, prevista per il rito cartolare ai s dell’art. 23 bis d. I. n. 137/2020.
Con il terzo, ha dedotto violazione di legge quanto alla esistenza della condizione d procedibilità, contestando la presenza in atti di valida querela.
Con il quarto, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quant all’operato giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali del reato, avuto riguard diversi profili positivi emersi (occasionalità della condotta, incensuratezza, condiz economiche disagiate) e al ridotto disvalore penale della condotta, considerato che i proprietario del ciclomotore non era stato in concreto privato del mezzo.
Con il quinto, infine, ha dedotto analoghi vizi quanto all’operato aumento per l continuazione, rilevando la contestualità delle condotte unificate quoad poenam e assumendo
che la motivazione della Corte territoriale sarebbe stata assunta in spregio ai parametri di all’art. 133 cod. pen.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamen con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
Considerato in diritto
1. Il ricorso va rigettato.
Quanto al primo motivo, la parte non ha specificato quale sia il concreto interesse che lo sostiene. Sebbene la Corte d’appello non abbia provveduto alla correzione richiesta, provvedendo, viceversa, a intestare correttamente la sentenza in questa sede impugnata, quanto alla indicazione del difensore di fiducia dell’imputato, il ricorrente non ha allegato dalla mancata correzione della intestazione della sentenza appellata (nella quale è indicato un difensore di fiducia diverso dall’AVV_NOTAIO del foro di Trapani) sia derivato un vulnus al diritto di difesa (evidenziando, a mero titolo esemplificativo, che il patrocinio no fiduciario e che vi era stata ammissione a quello a spese dello Stato), interesse che dev sorreggere, non già la richiesta di correzione che si assume disattesa, bensì il motivo ricorso con il quale si è chiesto l’annullamento della sentenza.
Sul punto, va ricordato che l’interesse richiesto dall’art. 568, quarto comma, cod. pro pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agl effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame s idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, un situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093-01, in cui si è precisato che, intanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giud possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole; sez. 6, n. 47498 del 22/9/2015, H, Rv. 265242-01).
Trattasi di principio generale in materia di impugnazioni che vale anche quando oggetto di essa sia un provvedimento di correzione o, come nella specie e a maggior ragione, quando esso difetti, sempre che non vi sia un pregiudizio per il ricorrente (sez. 1, n. 10 del 18/2/2010, Marceca, Rv. 2246510-01, in un caso di rettificazione della pena detentiva da “reclusione” ad “arresto”, nel quale la Corte ha affermato l’irrilevanza della circostanza ch correzione fosse stata disposta da un giudice sprovvisto di competenza; sez. 5, n. 22610 del 28/1/2010, Marano, Rv. 247470-01; sez. 2, n. 4257 del 10/1/2015, Cocco, Rv. 262370-01).
3. Il secondo motivo è infondato.
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per contenimento della pandemia da Covid-19, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, per violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il deposito ta da parte del Procuratore Generale, delle conclusioni scritte per l’udienza, avvenuto dopo deposito, da parte della difesa, delle proprie conclusioni, in quanto incidente sull’eff partecipazione dell’imputato al processo e sull’esercizio delle facoltà difensive, non potend ipotizzare un onere aggiuntivo di replica per la difesa, in violazione delle scansioni tempo previste dall’art. 23 bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legg 18 dicembre 2020, n. 176 (sez.2, n. 14854 del 25/1/2023, NOME, Rv. 284297-01; sez. 4, n. 43706 del 12/9/2023, NOME, Rv. 285227-01). Tuttavia, nella specie, occorre considerare che la parte ha depositato le proprie conclusioni (rilevando la mancata allegazione di quelle PG), ma arche che, in quelle che il deducente assume’non allegate all’avvisd del deposito (effettuato in data 16/2/2023, quasi un mese prima dell’udienza), il PG si era limitat chiedere la conferma dell’impugnata sentenza (vedi conclusioni 10/2/2023, in atti).
Tanto va precisato, in quanto, come già recentemente e più volte affermato, in maniera in questa sede condivisa, nel giudizio di appello celebrato con le forme previst dall’art. 23 bis dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 2020, n. 176, la mancata trasmissione, in via telematica, al difensore dell’imputat delle conclusioni del Procuratore Generale non integra una nullità per violazione del diritt difesa, in quanto, per il carattere tassativo delle nullità e per l’assenza di una spe sanzione processuale, è necessario indicare il concreto pregiudizio derivato alle ragio difensive (sez. 2, n. 49964 del 14/11/2023, Corridore, Rv. 285645-01, in fattispecie analoga a quella all’esame, in cui le conclusioni del Procuratore Generale contenevano la mera richiesta di conferma della sentenza di primo grado, sicché, in difetto della deduzione di pregiudizio alle prerogative difensive, la Corte ha escluso che l’omessa comunicazione avesse prodotto concreto nocumento per il ricorrente; sez. 7, n. 32812 del 16/3/2023, COGNOME, Rv. 285331-01; sez. 2, n. 33455 del 20/472023, Morte//aro, Rv. 285186-01).
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
L’assunto difensivo (secondo cui nella specie difetterebbe la condizione di procedibilità, trattandosi di reato procedibile a querela) è smentito dal tenore della denu in atti in data 21/8/2021, nella quale è espressamente contenuta la richiesta di punizione termini di legge del soggetto responsabile dei fatti denunciati. A nulla rileva la denominazi dell’atto ad opera della PG. atteso che, ai fini della validità della querela, la manifesta della volontà di perseguire l’autore del reato, nel caso di atto formato dalla polizia giudiz deve emergere chiaramente dal suo contenuto, ancorché senza la necessità di utilizzare formule sacramentali (sez. 3, n. 24365 del 14/3/2023, G., Rv. 284670-01, in cui, in motivazione, la S.C. ha precisato che, viceversa, nel caso di atto proveniente direttamente
dalla parte, assume rilievo decisivo l’espressa qualificazione della denuncia come “querela” sez. 5, n. 15166 del 15/2/2016, COGNOME, Rv. 266772-01; n. 50949 del 30/9/2019, COGNOME, Rv. 277843-01).
Anche il quarto e il quinto motivo sono manifestamente infondati.
È principio consolidato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritener quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Conta/do, Rv. 245931-01; sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017, COGNOME, Rv. 270450-01).
Nella specie, la giustificazione del condotto bilanciamento è rinvenibile nella sentenz impugnata, laddove, in’ricorso, la difesa si è ‘limitata alla contestazione di tale valutaz opponendo elementi positivi del tutto generici che, in ogni caso, sono refluiti nel giud complessivo circa il disvalore del fatto, la pena essendo comunque del tutto contenuta.
Lo stesso dicasi per l’aumento a titolo di continuazione, rispetto al quale, in rea l’inammissibilità del ricorso va affermata anche in relazione alla totale genericità doglianza.
Al rigetto segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deciso il 24 settembre 2024
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La Consigliera est.
NOME COGNOME
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