Ricorso in Cassazione: Quando e Perché Viene Dichiarato Inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è un percorso pieno di insidie procedurali. Non basta essere in disaccordo con la sentenza di appello; è fondamentale che il ricorso sia formulato in modo specifico e pertinente. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso, seppur articolato, possa essere respinto perché privo dei requisiti essenziali. Analizziamo il caso di un individuo condannato per l’installazione di apparecchiature atte a intercettare illecitamente dati, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso
L’imputato era stato condannato sia in primo grado sia in appello per il reato previsto dall’art. 617-quinquies del codice penale. L’accusa era di aver installato dispositivi su sportelli automatici che, come testimoniato da diversi clienti, causavano malfunzionamenti e addebiti ingiustificati sui loro conti correnti. Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato un ricorso in Cassazione basato su due motivi principali: un presunto vizio di motivazione sulla sua responsabilità penale e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
I Motivi di Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due principi cardine della procedura penale.
Primo Motivo: La Necessaria Correlazione con la Motivazione
Il primo motivo di ricorso lamentava una violazione di legge e una motivazione carente. Tuttavia, la difesa si era limitata a contestare solo una parte del ragionamento della Corte d’Appello, senza affrontare l’intero impianto accusatorio. La sentenza impugnata, infatti, basava la condanna non solo su elementi indiziari, ma anche su prove testimoniali dirette (le segnalazioni dei clienti). La Cassazione ha ribadito un principio consolidato, espresso anche dalle Sezioni Unite (sent. n. 8825/2017): un ricorso in Cassazione è inammissibile non solo quando è vago, ma anche quando non si confronta specificamente e integralmente con le ragioni della decisione che intende contestare. È inutile attaccare un singolo punto se il resto della motivazione è sufficiente a sorreggere la condanna.
Secondo Motivo: La Discrezionalità sulle Attenuanti Generiche
Il secondo motivo riguardava il rigetto della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso, la Corte ha ritenuto il motivo infondato. La giurisprudenza costante afferma che il giudice di merito, nel decidere se concedere o meno le attenuanti, non è obbligato ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. Può, invece, limitarsi a indicare gli elementi (personali e fattuali) che ha ritenuto decisivi per la sua scelta. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato il suo diniego, rendendo la doglianza della difesa inammissibile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si basa su una logica procedurale rigorosa. Il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Per questo motivo, i motivi del ricorso devono essere specifici, pertinenti e devono demolire l’intero ragionamento del giudice di merito, non solo una sua parte. Se una porzione della motivazione rimane in piedi ed è sufficiente a giustificare la decisione, il ricorso non può essere accolto. Analogamente, la valutazione sulle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e la Cassazione può intervenire solo se la motivazione è totalmente assente, contraddittoria o manifestamente illogica, cosa che non è avvenuta in questo caso.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un importante promemoria per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente sollevare dubbi generici o contestazioni parziali. È necessario un’analisi critica e completa della sentenza impugnata, dimostrando con argomenti di diritto perché la decisione è errata. In caso contrario, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la condanna.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato inammissibile?
Un motivo di ricorso è inammissibile non solo quando è intrinsecamente indeterminato, ma anche quando manca della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, confrontandosi solo con una porzione della motivazione senza contrastare l’intero ragionamento.
Per ottenere le attenuanti generiche, è sufficiente che la difesa elenchi elementi a favore dell’imputato?
No. Il giudice, nel rigettare la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli che ritiene decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37558 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37558 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO -Udienza del 22 ottobre 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato d cui all’art. 617 quinquies cod. pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge quanto al giudizi di penale responsabilità e vizio di motivazione in relazione all’asserita, omessa motivazione su doglianze difensive – è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risul intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).
Considerato, infatti, a questo proposito, che il ricorrente si confronta solo con una porzi della motivazione, senza contrastare l’intero ragionamento che si apprezza in sentenza – anche legato a fonti testimoniali – per cui l’accorgimento adottato dall’imputato impediva il reg funzionamento dei meccanismi dei vari sportelli che, come testimoniato dai clienti, segnalavano malfunzionamenti vari, con messaggi distonici rispetto all’effettiva erogazione del denaro all’addebito di tale prelievo sul conto corrente dell’ignaro cliente.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che denunzia violazione di legge e vizio motivazione riguardo l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche – è pariment inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che han imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata a giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessio delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma pu a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 2853 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle a mende.
Così deciso il 22 ottobre 2025
Il consigliere tensore
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