Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5695 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5695 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GRAMMICHELE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della provenienza delittuosa del bene ricettato, è privo dei requisiti di specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati d giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 1, n. 46419 del 18/139/2019, Failla, Rv. 277334; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4);
osservato che il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancanza di prova dell’elemento soggettivo del reato, non è consentito in sede di legittimità perché la relativa censura non risulta previamente dedotl:a come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
che, nella specie, la Corte territoriale ha correttamente omesso di pronunziarsi sul punto perché si tratta ch questioni non devolute alla sua cognizione, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.NII.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2023.