Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6030 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6030 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
‘.
Ritenuto che NOME NOME ricorre avverso la sentenza Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di sostituzione di persona (artt. 81 e 494 cod. pen.)
Lette le conclusioni e nota spese del difensore e procuratore speciale, AVV_NOTAIO, pervenute in data 20 dicembre 2024 nell’interesse della costituita parte civile;
Considerato che il primo motivo- con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’illegalità della pena – è manifestamente infondato atteso che il ricorrente non solo erroneamente richiama l’art.8 del D.Igs. 74/2000 laddove si procede per il reato di cui all’art.494 cod. pen., ma anche considerando la censura come rivolta all’art. 494 cod. pen. anche in tal caso è manifestamente infondato non ravvisandosi una ipotesi di pena illegale: con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità; secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
Considerato che il secondo motivo – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131bis c.p. – è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.
Considerato che il terzo motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato in (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Alla pronuncia consegue anche la condanna alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1500,00, oltre accessori di legge.
Il con e estensore
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Presiderte