Ricorso in Cassazione: Quando la Genericità dei Motivi Porta all’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale che richiede precisione e rigore tecnico. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la mancanza di argomentazione possano portare a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze significative per il ricorrente. Analizziamo il caso per comprendere quali errori evitare.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte di Appello di Palermo a una pena di otto mesi di arresto e 1.200 euro di ammenda. Le accuse riguardavano reati previsti dall’art. 707 del codice penale e dall’art. 4 della legge n. 110/75, tipicamente legati al possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. Insoddisfatto della sentenza di secondo grado, l’imputato ha deciso di presentare un ricorso in Cassazione basato su tre distinti motivi.
I Motivi del Ricorso e la loro Infondatezza
La difesa ha articolato il proprio ricorso su tre principali doglianze, che tuttavia la Suprema Corte ha giudicato del tutto inadeguate a superare il vaglio di ammissibilità.
1. Questione Procedurale sul Deposito della Sentenza: Il ricorrente lamentava il mancato avviso del deposito della motivazione della sentenza di primo grado oltre il termine previsto. La Corte ha rapidamente liquidato questo motivo come inconferente, spiegando che tale omissione non invalida la sentenza, ma incide unicamente sulla data da cui decorre il termine per impugnare. Poiché l’appello era stato comunque presentato, la questione era divenuta irrilevante. Inoltre, i giudici hanno notato che il termine scadeva in un giorno festivo, rendendo il deposito nel giorno successivo perfettamente tempestivo.
2. Mancata Concessione delle Attenuanti Generiche: La seconda doglianza era relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso, il ricorso in Cassazione è stato ritenuto generico. La Corte ha sottolineato che il giudice di merito aveva già fornito una motivazione chiara per il diniego, facendo riferimento ai precedenti penali dell’imputato e all’assenza di elementi positivi da valutare. Il ricorso non contestava nel dettaglio questa motivazione, limitandosi a una richiesta generica.
3. Richiesta di Riduzione della Pena: Infine, la difesa chiedeva una riduzione della pena, definendola eccessiva. Questa richiesta è stata qualificata dalla Corte come “apodittica”, ovvero presentata come un’affermazione evidente ma priva di qualsiasi argomentazione a supporto.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha ribadito principi fondamentali della procedura penale. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione di richieste già respinte, ma deve contenere critiche specifiche e giuridicamente fondate contro le motivazioni della sentenza impugnata.
La genericità, l’irrilevanza e l’assenza di argomentazione rendono le doglianze non meritevoli di un esame nel merito. Di fronte a motivi così formulati, il ruolo della Corte non è quello di cercare d’ufficio possibili ragioni a sostegno del ricorrente, ma di applicare la sanzione processuale dell’inammissibilità.
Una delle conseguenze più rilevanti di tale decisione, come evidenziato nell’ordinanza, riguarda l’applicazione dell’art. 344-bis del codice di procedura penale. Questa norma prevede l’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini massimi di durata del processo nei gradi di impugnazione. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata (richiamata con la sentenza n. 43883/2021) stabilisce che l’inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale e, di conseguenza, preclude la possibilità di dichiarare l’improcedibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico che deve essere utilizzato con perizia. Le doglianze devono essere specifiche, pertinenti e supportate da solide argomentazioni giuridiche. La presentazione di un ricorso generico o meramente dilatorio non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente (condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende) e preclude l’applicazione di istituti potenzialmente favorevoli come l’improcedibilità per eccessiva durata del processo. La decisione riafferma la funzione di nomofilachia della Corte di Cassazione, garante della corretta applicazione della legge e del rigore processuale.
Un ritardo nel deposito della motivazione della sentenza la rende invalida?
No, secondo la Corte, l’eventuale ritardo incide solo sulla decorrenza del termine per impugnare, ma non sulla validità della sentenza stessa. Se l’appello viene comunque presentato, la questione diventa irrilevante.
Perché la Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto la doglianza troppo generica. Il giudice di merito aveva già adeguatamente motivato il diniego basandosi sui precedenti penali dell’imputato e sull’assenza di elementi positivi a suo favore, e il ricorrente non ha contestato specificamente tale motivazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende (in questo caso, 3.000 euro). Inoltre, l’inammissibilità impedisce di dichiarare l’improcedibilità del processo per superamento dei termini massimi di durata, come previsto dall’art. 344-bis c.p.p.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31964 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31964 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ERICE il 23/01/1990
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
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dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 10/07/2023, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di NOME COGNOME alla pena di mesi otto di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4 I.n. 110/75;
Ritenuto che è inconferente e carente di interesse la prima doglianza in ordine al mancato avviso del deposito della motivazione della sentenza di primo oltre il termine di cui all’art. 544 cod. proc. pen., poiché tale omissione non incide sulla validità della sentenza ma sulla decorrenza del termine per impugnare (profilo comunque divenuto irrilevante in considerazione dell’avvenuta presentazione dell’appello); in ogni caso poiché la data di scadenza del termine fissato ex art. 544 dal giudice coincideva con giorno festivo (15/01/2023), il deposito nel giorno successivo doveva considerarsi tempestivo;
che del tutto generica è la doglianza in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche richiamando la modalità dell’azione e non tenendo conto del fatto che il giudice di merito ha motivato richiamando i precedenti penali dell’imputato e l’assenza di altri elementi positivi;
che è infine del tutto apodittica la richiesta di ridurre la pena, qualificata senza alcun argomento come eccessiva;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
che «l’inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen. inserito dall’art. 2, comma 2, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n. 134» (Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusma’, Rv. 283043 -01);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 settembre 2025
Il Consi, ’91pare estensore GLYPH
Il Presidente