Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19057 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19057 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con il quale si contesta l’affermazi in ordine alla penale responsabilità, sia con riguardo alla prova degli ele costitutivi del reato, che in relazione all’art. 54 cod. pen., sono privi di specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatori un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudiz avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamen emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisi impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di manc di specificità;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la s illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differe comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano rag in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilit credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte dì cassazione normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propr valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizi mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventua altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verificar coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valut da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticament sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corrett argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento, non sindacabil questa sede (Si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 dove viene confermata la capacità dimostrativa delle prove raccolte in ordine alla responsabilità per il di occupazione di un alloggio di proprietà delle RAGIONE_SOCIALE);
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rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024.