Ricorso in Cassazione: i limiti dopo il concordato in appello
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11867/2024, ha ribadito i confini molto stretti entro cui è possibile presentare un ricorso in cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, ovvero il cosiddetto “concordato in appello”. Questa pronuncia chiarisce che, una volta raggiunto un accordo sulla pena, le possibilità di impugnazione si riducono drasticamente, limitandosi a vizi specifici legati alla formazione dell’accordo stesso.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato condannato per reati previsti dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/1990). La sentenza impugnata era stata emessa dalla Corte d’Appello di Bari a seguito di un accordo tra l’imputato e la Procura Generale, secondo la procedura del concordato in appello. Nonostante l’accordo, l’imputato ha presentato ricorso alla Suprema Corte, lamentando vizi relativi alla motivazione sul trattamento sanzionatorio e sull’affermazione della sua responsabilità penale.
I limiti del ricorso in cassazione contro il concordato
La questione centrale affrontata dalla Corte è la seguente: quali motivi possono essere validamente presentati in un ricorso in cassazione contro una sentenza che ratifica un accordo tra le parti? La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l’ambito di impugnazione sia estremamente limitato. Accettando il concordato, infatti, l’imputato rinuncia implicitamente a far valere la maggior parte delle doglianze che avrebbe potuto sollevare in un appello ordinario.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su motivi non consentiti. I giudici hanno spiegato che un ricorso contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo se contesta:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Difetti nel consenso del Procuratore Generale alla richiesta.
3. Un contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato con l’accordo o alla mancata valutazione di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.). L’unica ulteriore eccezione riguarda vizi che attengono alla determinazione della pena e che si traducono in una sanzione illegale, non semplicemente in una pena ritenuta eccessiva.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni, la Corte ha sottolineato che le uniche censure proponibili sono quelle che riguardano la correttezza procedurale che ha portato all’accordo e la sua fedele trasposizione nella sentenza. Il ricorrente, nel caso di specie, aveva invece tentato di rimettere in discussione il merito della vicenda, ovvero la valutazione della sua responsabilità e l’adeguatezza della pena, argomenti che si considerano superati e rinunciati proprio in virtù dell’accordo raggiunto. Citando precedenti conformi (Sez. 2, n. 30990/2018 e Sez. 2, n. 22002/2019), la Suprema Corte ha ribadito che il patteggiamento in appello cristallizza la situazione processuale, precludendo un riesame del merito in sede di legittimità.
Le Conclusioni
La decisione in esame ha un’importante implicazione pratica: chi sceglie la via del concordato in appello deve essere pienamente consapevole che sta barattando la certezza di una pena concordata con la quasi totalità delle proprie facoltà di impugnazione. Il ricorso in cassazione non può diventare uno strumento per rimettere in discussione l’accordo raggiunto. La sentenza viene quindi blindata, salvo che non emergano gravi vizi procedurali nella sua formazione o un’evidente illegalità della pena inflitta. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a sanzione della temerarietà del suo ricorso.
È sempre possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa dopo un ‘concordato in appello’?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per motivi molto specifici, come vizi nella formazione della volontà delle parti, nel consenso del Procuratore Generale o se la decisione del giudice è difforme dall’accordo. Non si possono contestare questioni di merito a cui si è rinunciato.
Quali sono i motivi non ammessi per un ricorso in Cassazione contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p.?
Sono inammissibili i motivi relativi a questioni di merito rinunciate con l’accordo, come la valutazione della responsabilità o l’adeguatezza della pena. È inammissibile anche la doglianza relativa alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11867 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11867 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALTAMURA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con unico motivo NOME COGNOME deduce vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio avverso sentenza di condanna per i reati di cui all’ art. 73, d. 309/1990, emessa ai sensi dell’art. 599-cod. proc. pen., deducendo violazione di legge e viz della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità.
Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentit Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la se emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla forma della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procurato generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre s inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle cond di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969 Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sen rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio p essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinel 276102 – 01).
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Il Consigliere estensore
Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2023