Ricorso in Cassazione: i limiti invalicabili nei giudizi del Giudice di Pace
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo baluardo per la difesa dei propri diritti, ma il suo accesso non è illimitato. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i rigidi paletti procedurali, in particolare per le sentenze emesse in appello su decisioni del Giudice di Pace. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere quando un ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Un imputato veniva condannato dal Giudice di Pace per il reato di lesioni personali. La sentenza veniva confermata in secondo grado dal Tribunale, in funzione di giudice d’appello. Non rassegnato, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi principali: contestava la correttezza della motivazione che lo aveva ritenuto responsabile e lamentava il mancato riconoscimento della legittima difesa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre stabilito che nulla era dovuto per le spese alla parte civile, poiché le sue conclusioni scritte non avevano fornito un contributo utile a contrastare la tesi difensiva.
Le Motivazioni: i limiti del ricorso in Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi procedurali molto chiari, che limitano l’accesso al giudizio di legittimità per questa specifica tipologia di reati.
Il Primo Motivo: la contestazione sulla motivazione
Il primo motivo di ricorso, che criticava la motivazione della sentenza di condanna, è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha richiamato una norma specifica (art. 606, comma 2-bis, c.p.p.), introdotta nel 2018, che stabilisce una regola ferrea: avverso le sentenze d’appello per reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso in Cassazione può essere proposto esclusivamente per violazione di legge.
Questo significa che non è possibile lamentare vizi della motivazione, come la sua presunta illogicità o contraddittorietà. L’unica via percorribile è dimostrare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato la legge in modo errato.
Il Secondo Motivo: la valutazione dei fatti e la legittima difesa
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della legittima difesa, è naufragato per ragioni simili. La Corte ha osservato che la doglianza si traduceva in una richiesta di rivalutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. L’imputato, infatti, non contestava un’errata interpretazione della norma sulla legittima difesa, ma il modo in cui il giudice aveva ricostruito l’accaduto, concludendo che fosse stato lui a colpire per primo.
Inoltre, la Corte ha sottolineato come il motivo di ricorso fosse una mera riproposizione delle argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata. Un ricorso così formulato è considerato generico e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: prima di intraprendere un ricorso in Cassazione per reati di competenza del Giudice di Pace, è indispensabile una valutazione attenta e rigorosa dei motivi. Non è sufficiente essere in disaccordo con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. È necessario individuare una chiara e specifica “violazione di legge”. In assenza di questo presupposto, il ricorso non solo sarà respinto, ma comporterà anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, senza alcuna possibilità di rimettere in discussione la propria responsabilità.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge. Per le sentenze di appello relative a reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per “violazione di legge”, mentre l’imputato ha contestato la motivazione della sentenza e la valutazione dei fatti (legittima difesa), argomenti non permessi in questa sede.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti in un ricorso in Cassazione per reati minori?
No, sulla base della normativa vigente (art. 606, co. 2-bis, c.p.p.), per i reati di competenza del Giudice di Pace non è possibile contestare in Cassazione la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove. L’analisi della Corte è limitata a verificare se la legge sia stata applicata correttamente.
Cosa succede se la parte civile presenta delle memorie ma queste non sono considerate utili dalla Corte?
Come stabilito nel caso di specie, se le conclusioni scritte presentate dalla difesa della parte civile non offrono un contributo utile a contrastare le tesi dell’imputato, la Corte può decidere di non condannare quest’ultimo al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte civile in quella fase del giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45133 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45133 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ALZANO LOMBARDO il 19/07/1961
avverso la sentenza del 23/05/2024 del TRIBUNALE di BERGAMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo – in funzione di giudice di appello – che ha confermato la condanna dell’imputato, inflitta dal Giudice di pace, per il reato di lesione personale;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità perché ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), awerso sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della legittima difesa, è indeducibile perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inammissibili ex art. 606 comma 2-bis cod. proc. pen., si fonda su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (pag. 3 e 4, a riguardo dell’impossibilità di ipotizzare legittima difesa a fa dell’imputato, che ha colpito per primo);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Rilevato ancora che, in data 25 ottobre 2024, la difesa di parte civile ha inoltrat conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, e la re nota spese, prive, tuttavia, di ogni utile apporto al contrasto della tesi difensiva dell’imputat che, pertanto, esse non possano essere apprezzate ai fini della condanna del prevenuto alla rifusione delle spese da essa sopportate in questa fase di legittimità (Sez. U n. 877 del 14/07/2022, Sacchetti no);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.