Ricorso in Cassazione: Quando la Ripetizione degli Argomenti Porta all’Inammissibilità
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’opportunità cruciale per contestare una sentenza. Tuttavia, è fondamentale comprendere la sua natura e i suoi limiti. Non si tratta di un terzo processo dove si possono ridiscutere i fatti, ma di un giudizio di legittimità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso mal impostato, che si limita a riproporre questioni di fatto, sia destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo, ritenuto responsabile dei reati di oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Non accettando la decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso presso la Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe valutato correttamente le prove e le circostanze di fatto che avrebbero dovuto portare a un esito diverso del processo.
La Decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 19 marzo 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle accuse, ma si è concentrata esclusivamente sulla struttura e sul contenuto dei motivi di ricorso presentati. La Corte ha concluso che l’appello non sollevava questioni di diritto o vizi logici evidenti nella motivazione, ma si limitava a una critica sulla ricostruzione dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni: i limiti invalicabili del Ricorso in Cassazione
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra il ruolo del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e quello della Corte di Cassazione. I giudici di merito hanno il compito di “vagliare e disattendere” le prove, ricostruire i fatti e determinare la responsabilità penale. La Corte di Cassazione, invece, interviene solo per verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, i giudici supremi hanno rilevato che i motivi del ricorso in Cassazione erano “meramente riproduttivi” di argomenti già presentati e respinti in appello. L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di effettuare una “rilettura degli elementi di fatto”, un’attività che, come ribadito costantemente dalla giurisprudenza, “esula dai poteri della Corte di cassazione”. Tale valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Presentare un ricorso che si fonda su una diversa interpretazione delle prove, senza evidenziare un palese errore giuridico o un vizio logico manifesto, equivale a chiedere alla Cassazione di trasformarsi in un giudice di terzo grado, cosa che non è.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza è un monito per chiunque intenda adire la Suprema Corte. Per avere successo, un ricorso in Cassazione deve essere redatto con perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità: violazione di legge o vizi della motivazione (come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità). Tentare di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti è una strategia destinata al fallimento. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche un’ulteriore sanzione economica: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo sottolinea l’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere l’ultimo grado di giudizio.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di censure sui fatti già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello. Non sollevava questioni di legittimità, ma chiedeva una nuova valutazione del merito della vicenda.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione e perché non può riesaminare i fatti?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è assicurare la corretta applicazione della legge e controllare la logicità della motivazione delle sentenze, non può effettuare una nuova e diversa valutazione delle prove o ricostruire i fatti, attività che spetta esclusivamente ai giudici dei primi due gradi di giudizio.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19055 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19055 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si censura il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e di danneggiamento aggravato contestati, sono meramente riproduttivi di profili di censura in punto di fatto già dedotti in appello e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7);
che esula, in ogni caso, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024
iere estensore GLYPH Il Coris
Il Presidente