Ricorso in Cassazione e Patteggiamento: un Binomio con Regole Precise
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue porte non sono sempre aperte. Quando si tratta di una sentenza emessa a seguito di ‘patteggiamento’, ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di impugnazione è fortemente limitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 33174/2024, lo ribadisce con chiarezza, dichiarando inammissibili i ricorsi che contestano aspetti legati alla motivazione sulla responsabilità o al mancato riconoscimento di attenuanti.
I Fatti del Caso: un Ricorso contro la Sentenza di Patteggiamento
Due soggetti, a seguito di un accordo con la pubblica accusa, ottenevano dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Foggia una sentenza di patteggiamento. Nonostante l’accordo raggiunto sulla pena, i due imputati decidevano di presentare ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione. Le loro doglianze si concentravano su due aspetti principali:
1. Un presunto vizio di motivazione in merito alla loro responsabilità penale.
2. L’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena concordata.
In sostanza, i ricorrenti cercavano di rimettere in discussione elementi che sono tipicamente oggetto di valutazione nel merito del processo, nonostante avessero scelto una via processuale che presuppone una rinuncia a tale contestazione in cambio di uno sconto di pena.
Limiti al Ricorso in Cassazione dopo il Patteggiamento: la Posizione della Corte
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affrontato il caso con una procedura semplificata, evidenziando fin da subito la manifesta infondatezza dei ricorsi. La Corte ha richiamato il dettato normativo dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo tassativo i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
Secondo la legge, il ricorso è consentito solo per contestare:
* L’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso è stato viziato).
* Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
* L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
* L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
La Corte ha sottolineato come i motivi addotti dai ricorrenti – relativi alla motivazione sulla colpevolezza e alla valutazione delle attenuanti – fossero palesemente estranei a questo elenco. Pertanto, i ricorsi sono stati ritenuti proposti per motivi ‘non consentiti dalla legge’.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su una logica giuridica precisa. Il patteggiamento è un rito premiale che implica un accordo tra accusa e difesa. L’imputato, accettando la pena, rinuncia a contestare nel merito l’accusa. Permettere un ricorso in Cassazione su aspetti come la valutazione della responsabilità svuoterebbe di significato l’istituto stesso del patteggiamento.
La Corte ha specificato che le censure relative al vizio di motivazione e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono profili ‘evidentemente estranei’ a quelli ammessi dall’art. 448 c.p.p. Di conseguenza, i ricorsi non potevano superare il vaglio di ammissibilità. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende, una misura prevista per scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento conferma un orientamento consolidato e serve da monito per la difesa. La scelta del patteggiamento è una decisione strategica che comporta benefici (sconto di pena) ma anche rinunce significative, tra cui la possibilità di un’ampia contestazione nel merito. Impugnare una sentenza di questo tipo per motivi non espressamente previsti dalla legge non solo è inutile, ma espone a conseguenze economiche negative.
In sintesi, chi accede al patteggiamento deve essere consapevole che il successivo ricorso in Cassazione è un’opzione percorribile solo entro i ristretti limiti fissati dal legislatore, che non includono una rivalutazione della colpevolezza o delle circostanze del reato.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento per contestare la motivazione sulla responsabilità?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il vizio di motivazione sulla responsabilità non rientra tra i motivi consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Si può ricorrere in Cassazione se il giudice del patteggiamento non ha concesso le attenuanti generiche?
No, anche l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è considerato un profilo estraneo ai motivi tassativamente previsti dalla legge per il ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione non consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33174 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33174 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a SAN NOME ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2024 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lettetsentite te conelusioni det PG
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R.G. 20657/2024 COGNOME +1
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 e ss cpp in quanto afferenti al vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dei ricorrenti all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, profili evidentemente estranei a quelli assentiti dall’art 448 comma 2 bis cpp.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024.