Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22300 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22300 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Manduria il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Mesagne il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Monopoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità di tutti e tre i ricorsi;
udita per gli imputati l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24/02/2023, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 28/11/2016, in accoglimento della proposta di concordato ex art. 599-bis cod.proc.pen., rideterminava la pena inflitta a COGNOME NOME, dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi 1-2-3, in anni sei e mesi cinque di reclusione ed euro 31.000,00 di multa, e la pena inflitta a COGNOME NOME, dichiarato responsabile del reato di cui al capo 2, in anni sei e mesi uno di reclusione ed euro 28.000,00 di multa; confermava, poi, l’affermazione di responsabilità di COGNOME NOME per i reati di cui ai capi a) b)-d) e la conseguente condanna alla pena detentiva di anni nove e mesi nove di reclusione, rideterminando la pena pecuniaria in euro 38.685,59 di multa.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei difensori di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati.
COGNOME NOME propone quattro motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 56 e 629 cod.pen. e vizio di motivazione in relazione al capo 1), lamentando che la Corte di appello COGNOME disatteso il motivo di appello con il quale si rappresentava che la condotta del COGNOME COGNOME costituito l’attuazione di un unico piano criminoso con motivazione apparente e contraddittoria; in particolare, i Giudici di appello, pur partendo dalla premessa che sussistessero due richieste estorsive, concludevano che l’imputato COGNOME corrisposto integralmente la complessiva somma di euro diecimila alla prima richiesta di denaro senza indicare le modalità esecutive del presunto secondo episodio.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 268, comma 7, 178, comma 1 lett. c) e 195 cod.proc.pen., con riferimento al capo 2) ex capo D, lamentando che non vi erano elementi dai quali desumere che il COGNOME avesse concorso in altre condotte illecite diversa da quella contestata al capo 1) dell’imputazione; la circostanza che il COGNOME si sarebbe recato in qualche occasione in San Giorgio Jonico (luogo in cui sarebbe avvenuto il rifornimento di stupefacenti) era solo supposta dal teste NOME COGNOME e la conversazione tra l’imputato e la moglie dello stesso, nella quale quest’ultima si sarebbe informata se il primo fosse giunto a destinazione, non risultava trascritta ma emergeva solo dalle dichiarazioni testimoniali del AVV_NOTAIONOME AVV_NOTAIO.
Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 99 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che i Giudici di merito COGNOME ritenuto sussistente la recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata limitandosi a dare rilievo
unicamente ai precedenti penali, così avallando una sorta di automatismo, mess al bando da tempo dalla giurisprudenza di legittimità.
Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, e 133 cod.pen., lamentando che la Corte di appello non COGNOME giustificato specifiche argomentazioni i singoli aumenti di pena disposti a tito continuazione.
COGNOME NOME propone un unico motivo di ricorso.
Deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 27 Cost., 132, comma 1 133 cod.pen., lamentando che la Corte di appello COGNOME giustificato l’entità pena richiamando con mere clausole di stile i criteri fattuali di cui all’ cod.pen.
NOME NOME propone un unico motivo di ricorso.
Deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 27 Cost., 132, comma 1 133 cod.pen., lamentando che la Corte di appello COGNOME giustificato l’entità pena richiamando con mere clausole di stile i criteri fattuali di cui all’ cod.pen.
La difesa dei ricorrenti ha chiesto la trattazione orale del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che si trattano congiuntame perché basati su analoga doglianza, vanno dichiarati inammissibili.
Entrambi i ricorrenti, per i quali è stata accolta proposta di concordato e 599-bis cod.proc.pen., censurano la motivazione espressa dalla Corte di appe in relazione al trattamento sanzionatorio.
Il motivo è inammissibile, in quanto non pone profili di illegalità della costituisce principio consolidato che, in tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 g 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamen stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, n essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena con (Sez.3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 – 01; Sez 5, n. 7333 d 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Rv.275234 – 01).
Inammissibile è anche il ricorso proposto da COGNOME NOME, sulla b delle argomentazioni che seguono.
2.1. I primi due motivi di ricorso, con i quali si censura l’affermazi responsabilità, sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure n proponibili in sede di legittimità.
La Corte di appello, nel confermare l’affermazione di responsabilità del Russ ha spiegato, disattendo la censura difensiva qui riproposta, che i fatti contes capo 1), come emergente dalle dichiarazioni rese dal teste COGNOME NOME riguardavano due distinti episodi estorsivi, il primo consumato ed il seco tentato e che, quindi, correttamente, erano stati ritenuti integrati due reat un unico episodio criminoso (cfr pag 10 della sentenza impugnata). Ha, poi evidenziato quanto al reato di cui al capo 2), che dalle dichiarazioni rese dal COGNOME e dalle conversazioni captate emergeva chiaramente che il COGNOME, in dat 14.2.2012, si era recato unitamente al coimputato COGNOME in San Giorgio Jonic fermandosi in INDIRIZZO, ove risultava abitare un noto trafficante di drog tale COGNOME NOME NOME, successivamente, vi si era recato anche in data 21.3.20 unitamente ai coimputati COGNOME e COGNOMECOGNOME e, poi, in data 15.5.2012, unitame a COGNOME NOME, quando veniva sequestrata la sostanza stupefacente (eroina e cocaina) presso la falegnameria di Santese Rocco, luogo di ritrovo dei correi plurime trasferte del COGNOMECOGNOME unitamente ai correi, nel luogo ove veniva acquis la sostanza stupefacente e la significativa circostanza che, in occasione d trasferta dei correi COGNOME COGNOME COGNOME, il COGNOME COGNOME avvisato telefonicament il COGNOME COGNOME fatto che il coimputato COGNOME era stato fermato dai Carabini per un controllo, costituivano elementi fattuali dimostrativi del consape apporto concorsuale nel reato contestato (cfr pp 11,12,13,14 della senten impugnata).
Le argomentazioni sono congrue e non manifestamente illogiche e la motivazione si sottrae al sindacato di legittimità.
A fronte di tale adeguato percorso argomentativo, il COGNOME propone censure in fatto, orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istr preclusa in sede di legittimità.
Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione p giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risul processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diver parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. Rv. 234148).
Nè coglie nel segno la doglianza con cui si lamenta che la conversazion telefonica del 15.5.2012 (intervenuta tra la moglie del COGNOME COGNOME COGNOME
NOME) non risulta trascritta e che il contenuto della stessa è stato riferito di escussione testimoniale dai AVV_NOTAIONOME AVV_NOTAIO.
Va ricordato che questa Corte ha affermato che, in tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato an mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione dell registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla o dalla cassetta, che l’art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non richiam previsione dell’art. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra le disposizioni l inosservanza determina l’inutilizzabilità e che la mancata trascrizione n espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotes nullità di ordine AVV_NOTAIO tipizzate dall’art. 178 cod. proc. pen ( Sez.3, n. 25 28/10/2021, dep.24/01/2022, Rv.282696 – 01; Sez.1, n. 41632 del 03/05/2019, Rv.277139 – 01; Sez.6, n. 25806 del 20/02/2014, Rv.259675 – 01).
2.2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, l’applicazion dell’aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all’esercizio potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adegua motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuov condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinque del reo, conseguendo da ciò un preciso onere motivazionale da parte del giudic nell’ipotesi di aggravamento della pena per effetto della ritenuta recidiva (S n.34702 del 16/07/2008, Rv.240706;Sez.5, n.46452 del 21/10/2008, Rv.242601; Sez.6, n.42363 del 25/09/2009, Rv.244855; Sez.6, n. 14550 del 15/03/2011, Rv. 250039; Sez. 3, n.19170 del 17/12/2014, dep.08/05/2015, Rv.263464).
Nella specie, la Corte di appello ha compiutamente adempiuto all’onere motivazionale, rimarcando non solo i plurimi precedenti dell’imputato ma anche l natura non omogenea degli stessi e la circostanza che, dopo essere stato riconosciuto recidivo reiterato il COGNOME COGNOME continuato a delinquere, ponendo essere l’ultimo delitto, peraltro in materia di coltivazione di piante produtt sostanze stupefacenti, in data 4.7.2017, successivamente ai fatti contestati elementi, complessivamente valutati, sono stati, quindi, ritenuti dimostrativi fatto che il nuovo delitto contestato fosse espressione di una progressi criminosa allarmante e di una elevata capacità a delinquere dell’imputato.
2.3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente.
La Corte di appello ha adeguatamente giustificato l’entità dell’aumento pena disposto a titolo di continuazione tra i reati contestati, precisando che, q alla pena detentiva, era stato riconosciuto un aumento di pena inferiore ai della pena irrogata per il delitto più grave tra quelli posti in continuazione (
di cui al capo D) e, quindi, un complessivo aumento per la continuazione in melius, inferiore a quello da determinarsi a norma dell’ultimo comma dell’art. 81 cod.p
Va ricordato che, in tema di continuazione tra reati commessi da soggetti c sia stata applicata la recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., l’a ex art. 81, comma quarto, cod. pen., deve essere applicato sulla pena aumentata per effetto della recidiva stessa (Sez.2, n. 49488 del 14/11/2014, 261055 – 01) e, non può essere inferiore ad 1/3 della pena fissata per il reat grave.
A fronte di un siffatto percorso argomentativo, il ricorrente, nepp confrontandosi criticamente con le argomentazioni esposte dalla Corte di appell propone censura meramente contestativa e priva di concretezza.
Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell’art. 616 cod. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 07/05/2024