Ricorso in cassazione: i limiti invalicabili secondo la Suprema Corte
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui confini del ricorso in cassazione, chiarendo in modo inequivocabile quali motivi di impugnazione possono superare il vaglio di ammissibilità e quali sono destinati a essere respinti. Attraverso l’analisi di due distinti ricorsi, la Suprema Corte ribadisce il suo ruolo di giudice di legittimità, non di merito, delineando i paletti procedurali che ogni difensore deve conoscere, specialmente in casi di ‘doppia conforme’ e di concordato in appello.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dai ricorsi presentati da due individui condannati dalla Corte d’Appello per reati legati agli stupefacenti. Entrambi si sono rivolti alla Corte di Cassazione per contestare la sentenza di secondo grado che aveva confermato la loro responsabilità penale. Tuttavia, i loro percorsi processuali e le strategie difensive erano differenti: uno ha contestato nel merito la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, mentre l’altro ha impugnato una sentenza emessa a seguito di un ‘concordato in appello’ (ex art. 599-bis c.p.p.).
La Decisione della Corte: un Ricorso in Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, fornendo motivazioni distinte ma convergenti sul principio fondamentale che delimita le sue competenze. La decisione sottolinea che il giudizio di legittimità non serve a rivalutare le prove o a sostituire la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
L’Inammissibilità per Questioni di Merito e ‘Doppia Conforme’
Per il primo ricorrente, la Corte ha evidenziato come le sue censure riguardassero aspetti – come la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti – che sono di esclusiva competenza del giudice di merito. In presenza di una cosiddetta ‘doppia conforme’, ovvero due sentenze (primo grado e appello) che concordano sulla valutazione della responsabilità, il controllo della Cassazione si fa ancora più stringente. La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello congrua, adeguata e priva di vizi logici, basata su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza. Pertanto, ogni tentativo di rimettere in discussione l’accertamento fattuale, come la destinazione della droga o la valutazione della personalità dell’imputato ai fini delle attenuanti, è stato giudicato inammissibile.
I Limiti dell’Impugnazione del ‘Concordato in Appello’
Il secondo ricorso è stato dichiarato inammissibile per ragioni procedurali ancora più nette. La giurisprudenza costante, richiamata dalla Corte, stabilisce che una sentenza emessa a seguito di un ‘concordato in appello’ può essere impugnata in Cassazione solo per motivi molto specifici. Questi includono vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, nel consenso del pubblico ministero, o un contenuto della sentenza difforme da quanto concordato. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato con l’accordo, come la valutazione delle condizioni per il proscioglimento o la determinazione della pena, a meno che quest’ultima non sia illegale.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su una rigorosa interpretazione del ruolo del giudice di legittimità. Nel primo caso, si ribadisce che non è compito della Cassazione effettuare una nuova valutazione delle prove (come il materiale per il confezionamento della droga, il denaro sequestrato e la contabilità rinvenuta), elementi che la Corte d’Appello aveva logicamente utilizzato per escludere l’uso personale e la lieve entità del fatto. Allo stesso modo, la valutazione sulla personalità dell’imputato, basata sui precedenti penali, è stata ritenuta adeguatamente motivata e, pertanto, insindacabile.
Per il secondo ricorrente, la motivazione è prettamente giuridica: aderire a un concordato significa accettare un determinato esito processuale rinunciando a contestare nel merito la decisione, salvo i vizi specifici previsti dalla legge. Tentare di riaprire in Cassazione questioni coperte dall’accordo svuoterebbe di significato l’istituto stesso del concordato, pensato per una definizione più rapida del processo d’appello.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale: il ricorso in cassazione non è una terza istanza per riesaminare i fatti. La decisione consolida due principi cardine della procedura penale. In primo luogo, la valutazione del compendio probatorio, se logicamente motivata e confermata in due gradi di giudizio, diventa quasi inscalfibile in sede di legittimità. In secondo luogo, la scelta di un rito alternativo come il concordato in appello comporta una rinuncia consapevole a determinate facoltà di impugnazione, che non possono essere recuperate strumentalmente in Cassazione. La conseguenza per i ricorrenti è stata non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità.
Quando è inammissibile un ricorso in cassazione che contesta la valutazione dei fatti?
Un ricorso in cassazione è inammissibile quando le censure riguardano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, specialmente se le sentenze di primo e secondo grado sono conformi (‘doppia conforme’) e presentano una motivazione congrua, adeguata e priva di manifesta illogicità.
Quali sono gli unici motivi per cui si può impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un ‘concordato in appello’?
È possibile impugnare tale sentenza solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, a un contenuto della sentenza difforme dall’accordo, o all’illegalità della sanzione inflitta. Non si possono sollevare questioni di merito a cui si è rinunciato con l’accordo.
Cosa succede in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In base all’art. 616 c.p.p., chi ha proposto il ricorso viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 287 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 287 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a ROMA il 05/10/1981 COGNOME NOME nato a ROMA il 02/10/1984
avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato loro ascritto so inammissibili.
Le censure dedotte dal COGNOME – ivi comprese quelle illustrate nella memoria depositata – non sono consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza de giudice di merito che ha fornito, nella c.d. “doppia conforme”, una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisib massime di esperienza.
In punto di responsabilità, la Corte territoriale ha insindacabilmente accertato che il COGNOME aveva partecipato alle operazioni comportanti la manipolazione della cocaina, che necessitavano dei ritagli di cellophane, elastici e forbici rinvenuti nell’abitazione, idonei ad escludere che la droga fosse destinata a uso personale, tenuto conto anche del denaro e del quantitativo di stupefacente sequestrato. Tali dati, unitamente alla contabilità rinvenuta e al giro d’af riscontrato, indicativi di una certa organizzazione dell’illecita attività, logicamente condotto alla esclusione della lieve entità dell’attività di spaccio esame. Quanto alla recidiva e alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., le relative doglian2:e debordano nel merito e sono, quindi, inammissibili, a fronte di adeguata motivazione che ha sottolineato i precedenti penali a carico del prevenuto e la personalità violenta e incapace di autocontrollo del medesimo, che non ha trovato argine nelle condanne riportate.
Il ricorso del Lelli è inammissibile, poiché, per costante giurisprudenza dell Corte regolatrice, in tema di concordato M appello, è ammissibile il ricorso i cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei
edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 de 10/04/2019, Rv. 276102 – 01), condizioni nel caso non ricorrenti.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
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