Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25666 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25666 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 5/10/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gen
NOME, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha respinto il riesame proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza applicativa
della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro in data 9 giugno 2023, in relazione ai reati di associazione a delinquere ex art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 cod. pen., per avere lo stesso preso parte alla ‘ndrina di San Giovanni di Mileto di cui al capo 1) e del reato di estorsione tentata di cui al capo 27).
Ha proposto ricorso l’indagato con atto a firma del difensore AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto i motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Vizi di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.
La misura di massimo rigore è stata messa in esecuzione a notevole distanza di tempo dalla richiesta del Pubblico Ministero, risalente al 24 maggio 2023, onde la inattualità, allo stato, delle esigenze di cautela correlate al pericolo di condot reiterative.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione.
L’ordinanza impugnata, limitandosi a motivare per relationem al disposto combinato della ordinanza genetica adottata dal Giudice per le indagini preliminari e alla mozione cautelare, risulta priva di autonoma valutazione quanto al contributo causale che NOME COGNOME avrebbe arrecato alla consorteria, alla coscienza e volontà dello stesso di aderire ad essa, ed alle esigenze di cautela.
2.3. Nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza.
Sono inutilizzabili le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizi COGNOME, il quale non ha inteso rivelare la fonte delle proprie conoscenze.
Parimenti non sono utilizzabili le intercettazioni richiamate nella ordinanza impugnata, perché acquisite in un procedimento diverso, stante l’effetto preclusivo del ne bis in idem processuale.
Le esigenze cautelari sono inattuali essendo l’indagato ristretto in carcere in espiazione di pena che avrà termine nel 2034.
Difettano gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di estorsione di cui al capo 27), presumibilmente posto in essere nel 2011, quando lo stesso era detenuto, concretizzatosi in una minaccia verbale “se non me li dà, butto tutte le cose” mai concretizzatasi, essendo la condotta rimasta allo stadio del tentativo.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
2. In via preliminare va richiamato il consolidato insegnamento di quest Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per Cassaz che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l’assenza esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche no di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma n anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di mer (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01). Ancora, s rilevabili in sede di legittimità esclusivamente i vizi argomentativi che incida requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale e no contenuto della decisione, sicché il controllo di logicità deve rimanere all’ del provvedimento impugnato e non è consentito procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi mater e fattuali delle vicende indagate (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, COGNOME, 199391 – 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01).
3. Tanto premesso, risulta generico e manifestamente infondato il primo motivo, con cui – per come risulta articolato – il difensore si duole della d temporale tra il deposito della richiesta cautelare «assegnata al GIP in da maggio 2023, con integrazione del 7 giugno 2023» e l’esecuzione della ordinanz genetica, risalente al mese di luglio successivo, per desumerne la inattualità esigenze cautelari correlate al pericolo di condotte reiterative.
Si tratta, all’evidenza, di un tempo inferiore ai due mesi – peraltro pi congruo in relazione alla mole ed alla complessità del materiale investiga vagliato – che, in sé considerato, è inidoneo ad elidere le esigenze corre pericolo di recidiva.
La motivazione sul punto resa dal Tribunale – che ha ancorato la persisten del “periculum libertatis” alla intensità dei legami, di matrice per lo più familiare del ricorrente con il contesto mafioso, al ruolo di rilievo dallo stesso ass relazione alla faida di sangue con la famiglia COGNOME RAGIONE_SOCIALE, al suo coinvolgimento n attività di narcotraffico ed in fatti di armi – è congrua ed esente da vizi l è corretto il riferimento alla presunzione relativa di sussistenza delle es cautelari posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che, quanto al associativo contestato, può essere superata, solo con il recesso dell’ind dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa; di tal che cd. “tempo silente, ossia il decorso di un apprezzabile lasso di temp l’emissione della misura e i fatti contestati – tema affrontato dal Tribuna invero non sollevato in ricorso – non può da solo costituire prova dell’irrever allontanamento dell’indagato dal sodalizio, essendo valutabile esclusivamente
via residuale, quale uno dei possibili elementi indicativi dell’assenza di es cautelari (in tal senso, di recente, Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavell 286267 – 01).
Non ha rilevanza alcuna, infine, l’epoca (2034 ) in cui avrà term l’espiazione della pena detentiva alla quale è sottoposto il ricorrente, trat di titolo custodiale autonomo, le cui vicende non sono note alla Corte nè ido ad elidere le esigenze di cautela.
Manifestamente infondati risultano i motivi – che possono essere tratt congiuntamente per la loro connessione – inerenti alla motivazione per relationem adottata dal Tribunale, ed alla mancanza di autonoma valutazione.
La tecnica redazionale per relationem, prescelta dal Tribunale nella ricostruzione storica dei fatti, per la quale l’ordinanza rimanda ai contenut ordinanza cautelare ed alla richiesta del Pubblico Ministero – non se richiamarne i profili ritenuti rilevanti – è del tutto legittima, alla luce d principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, a partire da Sez. U, n. 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 – 01, in quanto il rinvio è operato ad a legittimi del procedimento, la cui motivazione risulta congrua rispetto all’esi di giustificazione propria del provvedimento di destinazione, conosciuti o ostensibili all’interessato; mentre la autonoma valutazione delle esigenze caut e dei gravi indizi di colpevolezza, prevista dall’art. 292, comma 2, cod. proc. è requisito richiesto per la ordinanza genetica – la cui decisione è ad “inaudita altera parte”, essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra l’ requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante, ma non invece l’ordinanza del Tribunale del riesame (Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 20 COGNOME, Rv. 278122 – 01).
5.Sotto altro profilo, inconferenti sono pure le censure relative all’uti tra i materiali indiziari, delle risultanze di altri procedimenti. Deve ramme in proposito che, in tema di presupposti per l’applicazione di misure caute personali, legittimamente il giudice afferma la sussistenza delle esigenze caut facendo riferimento ad elementi desunti da altro procedimento a cari dell’indagato, richiamati negli atti di polizia giudiziaria utilizzati nel cautelare, giacché il relativo accertamento, vertendo su una condizione di fatto tutto indipendente dai gravi indizi di colpevolezza, non soggiace alle regole p formazione e valutazione della prova nella fase delle indagini preliminari; né tal caso, ricorre alcuna violazione del principio del contraddittorio, atteso c difesa è garantita la possibilità di dedurre elementi concreti dai quali esclu
sussistenza di altri procedimenti, ovvero comunque la loro rilevanza (Sez. 2 47411 del 14/10/2021, COGNOME, Rv. 282360 — 01).
6. Le deduzioni relative alla inutilizzabilità delle intercettazioni so tutto generiche, non avendo il ricorrente illustrato per quale reato si proce nel procedimento in cui era stata autorizzata l’attività captativa, né e specificamente le ragioni dell’assenza di un’ipotesi di connessione rilevante ai dell’art. 12 cod. proc. pen., e non essendo stati individuati gli atti del procedimento da cui possano desumersi elementi utili al riguardo. Questa Cort di legittimità ha già avuto modo di osservare che l’inutilizzabilità dei risu intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni è rilevata dal giudice procedimento diverso da quello nel quale furono autorizzate solo quando ess risulti dagli atti di tale procedimento, non essendo tenuto il giudice a rice d’ufficio la prova. Grava piuttosto sulla parte interessata l’onere di all provare il fatto dal quale dipende l’eccepita inutilizzabilità, sulla base di cop atti rilevanti del procedimento originario (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, COGNOME/ COGNOME, Rv. 22924501 – 01). Ne discende che, già per come formulata, l doglianza non consente a questo Collegio di verificarne la fondatezza, risulta al riguardo oscuro il riferimento, operato dalla difesa, all’effetto pre derivante da un non meglio definito ne bis in idem processuale.
La censura di inutilizzabilità formulata dal difensore è altresì aspecifica non essere emersa la decisività del contenuto dei colloqui captati, e ciò a riguardo al consolidato principio di diritto per il quale, nei casi in cui con i per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla qua stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a inammissibilità, appunto per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminaz del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quant elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluen nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficie giustificare il medesimo convincimento (Sez. 5, n. 31823 del 6/10/2020 COGNOME, Rv. 279829 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, RAGIONE_SOCIALE Gumina e altro Rv. 269218 – 01).
6. Quanto, poi, alla lamentata inutilizzabilità delle dichiarazion collaboratore di giustizia COGNOMECOGNOME COGNOME ricorso COGNOME si confronta con l’ord impugnata, in cui è evidenziato come egli abbia narrato fatti ed esperienze vis personalmente (in occasione di un incontro avuto con il ricorrente finalizzato approvvigionamento di sostanza stupefacente e durante il periodo di codetenzione carceraria, condiviso anche con il fratello di lui, NOME COGNOME), nonché f
(quali il “battesimo” di mafia del ricorrente) rientranti nel patrimonio conoscitivo degli affiliati a quella consorteria; e ha altresì individuato le fonti della prop conoscenza nei sodali NOME e NOME.
Le censure di inutilizzabilità, formulate in rapporto ai contributi dichiarativi del collaboratore, ancora una volta non tengono conto della necessità della c.d. “prova di resistenza”, posto che l’intraneità del ricorrente risulta anche da altre fonti (deposizione del collaboratore COGNOME) e da un variegato compendio intercettivo, sulle cui basi si è ricostruita la fattiva e dinamica partecipazione di l a fatti omicidiari ed estorsivi, alla detenzione di armi.
In generale, con riferimento agli ulteriori motivi – esposti senza alcun ordine e neppure numerati – il ricorso evidenzia una assoluta genericità, rimettendo a questa Corte di cassazione la precisa individuazione delle questioni proposte e delle ragioni che le supportano, così da sollecitare inammissibili rivalutazioni di merito sulla partecipazione dell’imputato al sodalizio. Parimenti connotati da vaghezza sono i riferimenti agerl n reato di estorsione tentata di cui al capo 27), assertivamente indicato, per il suo esito, come dimostrativo della scarsa capacità operativa del ricorrente in seno al sodalizio.
La declaratoria di inammissibilità, che ne consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
La Cancelleria curerà gli adempimenti comunicativi di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 27 marzo 2024 Il Consiglièrp eten eiTe
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