Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19343 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19343 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME NOME CASTELLANA GROTTE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CASTELLANA GROTTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.COGNOME NOME e COGNOME NOME e hanno proposto ricorso per cas avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Bari, con la quale era stata COGNOME la pena concordata ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. in relazione all’art. 73 V comma DPR 309/1990, e la COGNOME era stata condannata per il medesimo rea stata inoltre disposta la confisca della somma di denaro in sequestro.
COGNOME COGNOME, con unico motivo, la eccessività della pena inflitta, atteso ch merito erano partiti dal massimo edittale senza adeguata motivazione. La COGNOME deduc n il primo motivo, vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, nonché vizio di di legge e vizio di motivazione relativamente alla disposta confisca, essendo il denar lecita attività di commercio esercitata dal padre della COGNOME.
Il ricorso proposto dal COGNOME è inammissibile.Per costante giurisprudenza d regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittim pur rilevabili d’ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell’ac ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè GLYPH alla mancata valutazione delle condizioni proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla deter pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (quale il mot AVV_NOTAIO). Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza eme 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione de della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla ri contenuto difforme della pronuncia del giudice ( Sez. 1 – n. 944 del 23/10/2019, Rv 01; Sez. 5 – n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 – 01).
Orbene, é agevole rilevare che il motivo di ricorso esula da quelli consentiti.
I primo motivo del ricorso della COGNOME, con il quale si COGNOME vizio di motivazio alla fissazione della pena – base ai fini del calcolo, è inammissibile. Va infatti determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se a intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutaz più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/201 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).11 sindacato di legittimità sussiste solo quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Al contrario, nella fattispecie, l’entità della pena irrogata è stata correttame in riferimento alle modalità della condotta, atteso che: la COGNOME era stata colt mentre partecipava alla attività di spaccio insieme al convivente; all’esito della dell’abitazione in cui gli imputati vivevano, erano stati rinvenuti un bilancino d
Materiale per il confezionamento della droga; l’attività di cessione, emersa dal COGNOME, era risultata continua e intensa. A fronte di queste argomentazioni il r che l’attività di spaccio del convivente non sarebbe stata perpetrata dalla Caput sentenza impugnata dà ampiamente conto di come la ricorrente partecipasse a detta (cfr. pag. 3), precisando che, come emergeva dalla precisa circostanza in cui er l’arresto, mentre il COGNOME prendeva contatti con gli acquirenti, la COGNOME custod cedere. Né è obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli element dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli rite comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazio
Va infine rilevato che la pena è stata irrogata in misura non superiore alla medi in relazione ad essa, non era dunque necessaria un’argomentazione più dettagliata da giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).
E’ manifestamente infondato anche l’ultimo motivo del ricorso COGNOMECOGNOME COGNOME s impugnata fornisce ampia, esaustiva e congrua motivazione in ordine alla sicura ricon delle somme sequestrate al provento del reato, e alla esclusione che si trattas guadagNOME da COGNOME NOMENOME padre della ricorrente. In proposito la Corte con ragioname di vizi logici, sottolinea: 1) che le chiavi della cassaforte erano detenute dal Bac pertanto era implausibile che il COGNOME affidasse le chiavi del luogo ove erano custod della sua lecita attività al COGNOME, e non alla figlia; 3) che, all’esito dell’ dopo l’attività di spaccio serale, gli imputati erano stati trovati in possesso di b fatto dimostrativo di un significativo volume di guadagni; 4) le banconote rinvenute in erano di diverso taglio, confezionate sottovuoto e custodite insieme al bilancino di p non vi erano riscontri contabili affidabili quanto agli introiti del COGNOME NOME; 6) la operava in un altro Comune.
Il ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente cond ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammend
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024
Il Consigliere stensore
P res.dente