Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45134 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45134 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a NAPOLI il 26/09/1970
NOME nato a NAPOLI il 03/06/1954
avverso la sentenza del 28/05/2024 del GIUDICE COGNOME di COGNOME
Iato avviso alle parti
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME e COGNOME con unico atto ricorrono avverso la sentenza del Giudice di Pace di Marigliano del 28 maggio 2024, che ha affermato la penale responsabilità degli imputati per i reati di lesioni personali e minaccia e li ha condanna pena ritenuta di giustizia;
Considerato che il primo ed il secondo motivo dei ricorsi, con il quale i ricorrent dolgono della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione compendio probatorio e, in particolare, della deposizione della persona offesa e delle ulte testimonianze acquisite, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto fatto e volto a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie non ammessa in questa di legittimità; in particolare, secondo il consolidato orientamento della giurispruden dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da id motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quell vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. S.U., 41461 del 19/07/20 Bell’Arte, Rv. 253214 – 01); il giudice di pace ha dato atto della attendibilità della p offesa – che ha riferito di un’aggressione subita da parte di entrambi gli imputati motivazione esente da vizi logici e giuridici ed ha illustrato l’esistenza di riscontri, dalla certificazione medica delle lesioni patite, dalle dichiarazioni del teste COGNOME e da rese da COGNOME NOME, che hanno comunque confermato il nucleo essenziale della vicenda e che, in ogni caso, non risultano incompatibili con il racconto della persona offesa nemmeno analizzate con la chiave di lettura offerta dai motivi di ricorso; d’altro canto, per concerne il tema dei riscontri, essi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a esclu l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto assistere ogni singolo segmento della narrazione (sez.5, n. 21135 del 26/03/2019, S., R 275312); e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e l della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilev attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti v interpretazioni dei fatti (sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623); il cd. di travisamento della prova, citato nel complesso dai motivi del ricorso, è circoscritt verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probato che sia peraltro illustrato dalla parte come decisivo, in termini di sua pacifica distorsio non può includere dissertazioni in ordine al “significato” del singolo elemento di prova e d sua rilevanza ai fini del decidere, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-inter nel merito che connota il giudizio di legittimità (ex multis, sez.5, n. 26455 del 09/06/2 Dos Santos, Rv. 283370); né possono valere a colmare la lacuna espositiva dell’impugnazione i frammenti, decontestualizzati, delle testimonianze acquisite nel corso del dibattiment primo grado – riportati nei motivi di impugnazione – poiché il ricorso per cassazione non p sottrarsi all’onere della specifica ed integrale indicazione degli atti processuali che int valere attraverso la citazione di singoli ed “atomizzati” brani dei medesimi atti (sez. 5, n. del 11/06/2019, E., Rv. 276566; sez. 5, n. 44922 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
sez.4, n. 3360 del 16/12/2009, COGNOME, Rv.246499);
Considerato che il terzo motivo dei ricorsi, con il quale i ricorrenti si dolgono del violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della caus di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. manifestamente infondato dal momento che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art.131-bis cod. pen., non è applicabil procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (sez. U n. 53683 de 22/06/2017, Rv. 271587);
Considerato che il quarto motivo dei ricorsi, con il quale i ricorrenti si dolgono del violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico e manifestamente infondato, in quanto si limita ad indicare una richiesta in senso laconicamente e lapidariamente formulata in sede di discussione nel processo dinanzi al primo giudice, il quale, di conseguenza, non aveva obbligo alcuno di fornire risposta ad un prospettazione genericamente formulata ed illustrata in termini minimamente circostanziati solo con il ricorso per cassazione (sez.3, n. 35570 del 30/05/2017, COGNOME, Rv. 270694, con ulteriori richiami); che la sospensione condizionale della pena non si applica nei procediment penali di competenza del giudice di pace (art. 60 Decr. Lgs. n. 274 del 2000);
rilevato che, in data 23 ottobre 2024, la difesa degli imputati ha fatto perveni memoria a sostegno dei motivi di ricorso, che nulla consente di aggiungere alle considerazioni sopra svolte;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere colpa nell formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 novembre 2024
Il Consigliele stt -lsore
Il Presidente