Ricorso in Cassazione: Quando è Inammissibile?
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultima via per contestare una sentenza di condanna, ma è fondamentale comprendere i limiti entro cui questo strumento può essere utilizzato. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce ancora una volta quali sono i motivi che portano a una dichiarazione di inammissibilità, ribadendo la natura della Corte come giudice di legittimità e non di merito. Analizziamo il caso per capire perché i motivi proposti da un imputato sono stati respinti.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 495, comma 1, del codice penale. La condanna, emessa dal tribunale di primo grado, era stata confermata dalla Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, ritenendo la sentenza ingiusta, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, articolando la sua difesa su tre distinti motivi di impugnazione.
I Motivi del Ricorso
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre principali censure:
1. Vizio di motivazione e travisamento della prova: Sosteneva che i giudici di merito avessero valutato in modo errato le prove a suo carico, interpretandole in maniera distorta.
2. Violazione della legge penale sul riconoscimento fotografico: Contestava il valore probatorio del riconoscimento fotografico effettuato dalla polizia giudiziaria, ritenendolo generico e privo dei requisiti di legge.
3. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Lamentava che la Corte d’Appello non avesse concesso le circostanze attenuanti generiche, con conseguente applicazione di una pena ritenuta eccessiva.
La Decisione della Corte sul ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, che delineano chiaramente il perimetro del sindacato della Suprema Corte.
Analisi del Primo Motivo: Il Divieto di Rivalutazione del Merito
La Corte ha respinto il primo motivo perché, di fatto, chiedeva una nuova valutazione delle prove. Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti; il suo compito è verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Il ricorrente non aveva indicato specifici travisamenti di emergenze processuali, limitandosi a proporre una lettura alternativa delle prove, attività non consentita davanti alla Suprema Corte.
Analisi del Secondo Motivo: La Genericità della Censura
Il secondo motivo, relativo al riconoscimento fotografico, è stato giudicato inammissibile per genericità e indeterminatezza. Ai sensi dell’art. 581 c.p.p., i motivi di ricorso devono essere specifici, indicando chiaramente gli elementi di fatto e di diritto che fondano la censura. In questo caso, la critica era vaga e non permetteva alla Corte di individuare i presunti vizi. Inoltre, i giudici hanno ribadito che il riconoscimento fotografico è un mezzo di prova pienamente utilizzabile nel processo penale, come affermato da costante giurisprudenza.
Analisi del Terzo Motivo: La Discrezionalità del Giudice di Merito
Anche il terzo motivo è stato respinto. La concessione delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione a sostegno di tale decisione è manifestamente illogica o assente, cosa che nel caso di specie non è stata riscontrata. La scelta di non concedere le attenuanti era stata adeguatamente giustificata dai giudici dei gradi precedenti.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza si fonda sulla distinzione netta tra giudizio di fatto e giudizio di diritto. La Corte di Cassazione ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, non di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici di merito. I motivi del ricorso, nel loro complesso, miravano a ottenere una rivalutazione del quadro probatorio e delle scelte discrezionali del giudice, sconfinando in un’analisi di merito non consentita in sede di legittimità. L’inammissibilità deriva quindi dal mancato rispetto dei requisiti formali e sostanziali che la legge impone per l’accesso al giudizio della Suprema Corte, come la specificità dei motivi e il rispetto dei limiti del sindacato di legittimità.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per discutere i fatti del processo. Per avere successo, un ricorso deve concentrarsi esclusivamente su questioni di diritto, evidenziando specifiche violazioni di legge o vizi logici macroscopici nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una rilettura delle prove o di contestare scelte discrezionali adeguatamente motivate del giudice di merito si traduce, come in questo caso, in una inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può effettuare una nuova valutazione delle prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Quali requisiti deve avere un motivo di ricorso per essere considerato ammissibile?
Un motivo di ricorso deve essere specifico e non generico. Deve indicare chiaramente gli elementi di fatto e di diritto che sono alla base della censura, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, per consentire al giudice di individuare i rilievi mossi.
La Corte di Cassazione può sindacare la decisione del giudice di non concedere le circostanze attenuanti generiche?
No, la graduazione della pena e la concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione a sostegno di tale scelta è palesemente illogica o del tutto assente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26721 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26721 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LATERZA il 10/06/1956
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 495 comma 1 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio operata dalla Corte di merito, lamentando un travisamento della prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al valore probatorio del riconoscimento fotografico operato dalla polizia giudiziaria, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (in ogni caso, come anche chiarito dalla Corte di merito, il mezzo di prova di cui si discute costituisce un accertamento di fatto utilizzabile nel giudizio, come affermato da costante giurisprudenza di legittimità);
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base
rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella
specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o
rilevanti (si veda, in particolare, la seconda parte di pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte di Appello ha chiarito
adeguatamente perché l’imputato non fosse meritevole del beneficio richiesto);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2025
Il Consigliere esten re
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Il Presidente