Ricorso in Cassazione: quando la difesa non può chiedere un nuovo processo
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue funzioni sono ben definite e non consentono di riesaminare i fatti come in un appello. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 34750 del 2025, ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato condannato per reati legati agli stupefacenti. Vediamo nel dettaglio perché i motivi del ricorso sono stati respinti e quali lezioni possiamo trarne.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/1990). L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Mancanza di prove: La difesa sosteneva che non vi fossero prove sufficienti a dimostrare la responsabilità penale dell’imputato.
2. Errata qualificazione giuridica: Si chiedeva di riclassificare il reato come fatto di lieve entità (ai sensi dell’art. 73, comma 5), una fattispecie che prevede pene molto più miti.
3. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si lamentava che il giudice non avesse concesso le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto ridurre la pena.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto tutti e tre i motivi manifestamente infondati, portando a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Limiti del Ricorso in Cassazione: l’analisi dei motivi
La decisione della Corte si basa su principi consolidati della procedura penale. Analizziamo come ogni motivo sia stato valutato.
Il divieto di rilettura delle prove
Il primo motivo del ricorso, relativo alla presunta assenza di prove, è stato giudicato come un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti. La Cassazione ha chiarito che il suo compito non è quello di riesaminare le prove (come farebbe un giudice di merito), ma di verificare che la decisione impugnata sia immune da vizi logici o giuridici. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano già ampiamente e correttamente motivato (nelle pagine da 4 a 8 della sentenza d’appello) come gli elementi raccolti dimostrassero la colpevolezza dell’imputato. Proporre in Cassazione una diversa lettura di tali elementi è un’operazione non consentita.
La corretta qualificazione del reato
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte d’Appello aveva escluso la lieve entità del fatto basandosi su due elementi chiave: la rilevante quantità della sostanza stupefacente e le modalità della condotta. La Cassazione ha confermato che questa motivazione era logica, coerente e puntuale, rendendo infondata la richiesta di riqualificazione.
Il diniego delle attenuanti generiche
Infine, per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha sottolineato che il giudice di merito aveva adeguatamente spiegato le ragioni del diniego, evidenziando l’assenza di elementi positivi a favore del ricorrente. Anche in questo caso, la valutazione del giudice di appello è stata ritenuta corretta e ben motivata, impedendo qualsiasi intervento da parte della Corte di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un pilastro del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali.
In questo caso, i motivi del ricorso sono stati ritenuti ‘manifestamente infondati’ perché non sollevavano reali questioni di diritto, ma tentavano di rimettere in discussione valutazioni già compiute correttamente dai giudici di merito. Questo ha portato non solo alla dichiarazione di inammissibilità, ma anche alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso dilatorio e privo di fondamento.
Conclusioni
Questa ordinanza è un importante promemoria dei limiti del ricorso in Cassazione. La difesa non può utilizzare questo strumento per chiedere ai giudici di legittimità di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno esaminato direttamente le prove. Un ricorso efficace deve concentrarsi sulla denuncia di vizi specifici della sentenza impugnata, come errori nell’applicazione della legge o evidenti contraddizioni nella motivazione, senza mai sconfinare in una richiesta di riesame dei fatti. In caso contrario, il risultato sarà, come in questo caso, una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non riguardano vizi di legittimità (come errori di diritto o illogicità della motivazione), ma mirano a una nuova valutazione delle prove e dei fatti, operazione riservata ai giudici di merito.
Perché non è stata concessa la riqualificazione del reato come fatto di lieve entità?
La riqualificazione è stata negata perché il giudice di merito ha motivato in modo logico e coerente la gravità del fatto, basandosi sulla rilevante quantità della sostanza stupefacente e sulle specifiche modalità della condotta.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34750 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34750 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: CORTESE UGO nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO Cortese
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, co. 1 e 1-bis, d.P.R. 309/1990 e altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la mancanza di prove idonee a dimostrare la penale responsabilità dell’imputato, è diretto ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e comunque riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha correttamente valutato tutti gli elementi idonei a dimostrare la responsabilità del ricorrente (si veda da pag. 4 a pag. 8 della sentenza impugnata);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata riqualificazione del fatto in quello di lieve entità ex art. 73, co. 5, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando sia la rilevante quantità della sostanza che le modalità della condotta (si veda pag. 9 della sentenza impugnata);
Considerato che l’ultimo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha adeguatamente motivato evidenziando l’assenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente (si veda pag. 9 e 10 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025