Ricorso in Cassazione: Quando la Rivalutazione dei Fatti è Inammissibile
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma i suoi confini sono ben definiti. Non è una terza istanza dove si può ridiscutere l’intero processo, ma un controllo di legittimità sulle decisioni dei giudici di merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questi limiti, dichiarando inammissibile un ricorso che tentava proprio di ottenere una nuova valutazione delle prove.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, per i reati di false attestazioni a un pubblico ufficiale e violazioni delle misure di prevenzione. L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, decideva di presentare un ricorso in Cassazione affidato a due motivi principali, sperando di ribaltare l’esito dei precedenti gradi di giudizio.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente basava la sua difesa su due argomenti principali:
1. Vizio di motivazione sulla responsabilità: Sosteneva che i giudici di merito avessero errato nella valutazione delle prove e nella ricostruzione dei fatti, proponendo una propria versione alternativa. In sostanza, chiedeva alla Cassazione di riconsiderare l’attendibilità delle prove e la dinamica degli eventi.
2. Violazione di legge sul diniego delle attenuanti generiche: Lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente considerato alcuni elementi a suo favore e avesse motivato il diniego in modo insufficiente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, fornendo spiegazioni precise che delineano la funzione e i limiti del giudizio di legittimità.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha ribadito un principio cardine: il ricorso in Cassazione non può avere ad oggetto una diversa ricostruzione storica dei fatti. La valutazione delle risultanze processuali, l’attendibilità delle prove e la scelta tra diverse versioni dei fatti sono attività precluse alla Corte di Cassazione. Questo compito spetta ai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione interviene solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o giuridicamente errata, vizi che nel caso di specie non sono stati riscontrati. Chiedere alla Corte di ‘sovrapporre’ la propria valutazione a quella dei giudici di merito equivale a snaturare la sua funzione.
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. Secondo la giurisprudenza consolidata, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a un’analisi dettagliata di ogni singolo elemento. È sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, come in questo caso, all’assenza di elementi favorevoli che possano giustificare una riduzione di pena. La Corte d’Appello aveva adempiuto a questo onere, rendendo la sua valutazione incensurabile in sede di legittimità. Pretendere un diverso apprezzamento degli elementi fattuali si traduce, ancora una volta, in una richiesta di riesame del merito, non consentita.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma con chiarezza che il ricorso in Cassazione è uno strumento di controllo sulla corretta applicazione della legge, non un’ulteriore occasione per discutere i fatti. Chi intende impugnare una sentenza di condanna davanti alla Suprema Corte deve concentrarsi su reali vizi logici o giuridici della motivazione, senza tentare di proporre una semplice rilettura delle prove a proprio favore. La conseguenza dell’inammissibilità è severa: non solo la condanna diventa definitiva, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con motivi non consentiti dalla legge.
Posso chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove del mio processo?
No, la Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Perché il motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato respinto?
È stato respinto perché la decisione del giudice di merito di negare le attenuanti era motivata in modo sufficiente. Secondo la giurisprudenza, basta un riferimento agli elementi considerati decisivi o all’assenza di fattori positivi per giustificare il diniego, e tale valutazione discrezionale non è sindacabile in Cassazione se non è palesemente illogica.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso con motivi non consentiti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27284 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27284 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 10192/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Melito di Porto Salvo il 26/03/1971; avverso la sentenza del 16/10/2024 della Corte d’appello di Catanzaro; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Castrovillari, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 75 d. lgs. N. 159 del 2011;
che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità, non Ł deducibile in questa sede in quanto si risolve nella prospettazione di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, attività preclusa a questa Corte, che non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, dove, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, sono state esplicitate le ragioni del convincimento (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata);
che il secondo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e connesso vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, Ł indeducibile perchØ postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale, senza tener conto che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, Ł sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie o anche all’assenza di elementi favorevolmente rivalutabili (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata)
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 09/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME