Ricorso in Cassazione: Quando i Fatti Sono Fuori Discussione
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma con una funzione ben precisa: non è un’occasione per ridiscutere i fatti, ma per controllare che la legge sia stata applicata correttamente. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce perfettamente questi limiti, dichiarando inammissibile un ricorso avverso una condanna per ricettazione e ribadendo il ruolo del giudice di legittimità.
I Fatti del Processo
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per il reato di ricettazione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La sua difesa si basava su tre motivi principali:
1. Una contestazione generale della sua responsabilità penale, proponendo una diversa lettura delle prove e dei dati emersi durante il processo.
2. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, che i giudici di merito avevano negato.
3. In subordine, la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una sanzione diversa, ai sensi della legge n. 689/1981.
La Corte d’Appello di Torino aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo l’imputato colpevole e respingendo le sue richieste. L’imputato ha quindi tentato l’ultima carta, quella del ricorso in Cassazione.
Limiti del Ricorso in Cassazione: La Valutazione delle Prove
Il primo motivo del ricorso è stato rapidamente respinto dalla Suprema Corte. I giudici hanno sottolineato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un “terzo grado di merito”. Il suo compito non è quello di valutare nuovamente le prove, come la credibilità di un testimone o il significato di un documento. Questo compito spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
La Cassazione può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o carente. In questo caso, i giudici di merito avevano spiegato in modo chiaro e logico (nelle pagine 3 e 4 della sentenza) perché ritenevano l’imputato colpevole. Tentar di proporre una “lettura alternativa dei fatti” in sede di legittimità è una strategia destinata al fallimento, poiché eccede le competenze della Corte.
Le Motivazioni
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in toto. Per quanto riguarda il primo motivo, è stato ribadito che non è consentito alla Cassazione “sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi”. Il compito della Corte è verificare la coerenza logica della motivazione, non la sua condivisibilità nel merito. Dato che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione esente da vizi logici, la doglianza è stata respinta.
Anche il secondo e il terzo motivo, relativi alla mancata concessione della causa di non punibilità e alla sostituzione della pena, sono stati giudicati manifestamente infondati. I giudici di merito avevano esplicitato (a pagina 5 della sentenza) le ragioni del loro diniego, applicando correttamente gli argomenti giuridici pertinenti. La decisione di non concedere tali benefici era stata motivata in modo logico e coerente, rendendo la censura inammissibile anche su questi punti.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un’importante lezione pratica sui limiti del ricorso in Cassazione. Essa conferma che la Suprema Corte è custode della corretta applicazione della legge e della logicità delle sentenze, non un giudice dei fatti. Qualsiasi tentativo di utilizzare questo strumento per ottenere una nuova valutazione delle prove è destinato all’inammissibilità. La decisione ha comportato, per il ricorrente, non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le prove e i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito. Il suo compito è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione. Inoltre, le decisioni dei giudici di merito sui punti contestati (responsabilità, non punibilità e sostituzione della pena) erano state motivate in modo logico e giuridicamente corretto.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della sentenza di condanna. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2827 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2827 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RIVOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME NOME impugna la sentenza in data 21/03/2023 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza in data 26/05/2021 del Tribunale di Torino, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione.
Lette le conclusioni fatte pervenire dalla difesa del ricorrente.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consenti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propri valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato l ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussisten reato;
Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che censurano il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e la mancata sostituzione della pena detent risultano manifestamente infondati, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici al fine di escludere sia l’esimente, sia la sostitu della pena ex art. 58 I. 689/1981;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2023
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