Ricorso in Cassazione: Quando è Inammissibile Riproporre le Stesse Questioni?
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo baluardo per la revisione di una sentenza, ma i suoi confini sono ben definiti. Non è una terza istanza di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione delle norme. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perfettamente perché la mera riproposizione di argomenti già valutati e respinti in appello conduce inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità, specialmente quando si toccano valutazioni discrezionali del giudice di merito.
Il Caso in Analisi: Un Appello per Spaccio di Lieve Entità
Il caso esaminato riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per un reato di spaccio di stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando due aspetti principali della sentenza della Corte d’Appello di Milano: la mancata applicazione del beneficio della pena sospesa e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Questi due elementi, se concessi, avrebbero potuto mitigare notevolmente la sanzione finale.
La Decisione della Corte: Il Ruolo del Giudice di Merito nel Ricorso in Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità.
I Motivi di Inammissibilità
I giudici hanno evidenziato che i motivi del ricorso erano semplicemente una ripetizione delle censure già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva fornito argomentazioni giuridicamente corrette per negare sia la sospensione condizionale della pena sia le attenuanti. La Cassazione ha ribadito che tali decisioni rientrano nell’apprezzamento esclusivo del giudice di merito e sono sottratte al suo sindacato, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Le Motivazioni della Cassazione
Nel dettaglio, la Corte ha spiegato che la decisione della Corte d’Appello era supportata da una motivazione ‘esauriente e logica’. I giudici di merito avevano considerato le modalità concrete del fatto, riconducibile a un ‘classico episodio di spaccio’, e l’assenza di elementi positivi sulla personalità dell’imputato. Non erano emersi, né durante il processo né successivamente, comportamenti che indicassero una rielaborazione critica dell’illecito commesso.
In altre parole, mancavano prove concrete per ritenere che l’imputato si sarebbe astenuto, in futuro, dal commettere altri reati. Questa valutazione prognostica è fondamentale per la concessione della pena sospesa e per il riconoscimento delle attenuanti generiche, ed è una valutazione di fatto che spetta unicamente ai giudici che hanno analizzato le prove nel dettaglio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma con forza un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Chi intende presentare ricorso deve formulare censure che attengono a violazioni di legge o a vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Riproporre le stesse argomentazioni di merito, già adeguatamente respinte, non solo è inutile, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come la somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende inflitta in questo caso.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se si limita a riproporre motivi già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello con argomentazioni giuridicamente corrette, oppure se solleva questioni di fatto che sono di esclusiva competenza dei giudici di merito.
La Corte di Cassazione può decidere sulla concessione della pena sospesa o delle attenuanti generiche?
No, la valutazione sulla concessione della pena sospesa e delle attenuanti generiche è rimessa all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione può intervenire solo se la motivazione della decisione è manifestamente illogica, contraddittoria o inesistente, ma non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1100 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1100 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 07/03/2001
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: i motivi di ricorso involgono profili della regiudicanda, quello della mancata applicazione del beneficio della pena sospesa e diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, rimessi all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorret come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione tenuto conto delle concrete modalità del fatto – riconducibile ad un classico episodio di spaccio – rispetto al quale non sono acquisiti elementi per una positiva valutazione della personalità dell’imputato o elementi (anche successivi, quali il comportamento processuale) suscettibili di valutazione come condotte di rielaborazione critica dell’illecito e, quindi, circostanze positivamente apprezzabili per ritenere che l’imputato si asterrà, in futuro, dal commettere ulteriori reati.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023
Il Consigliere relatore
Il Pre5)i ente