Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16558 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16558 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CIRO’ MARINA il 07/07/1988 NOME nato a CIRO MARINA il 16/06/1981
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale COGNOME NOME e NOME NOME erano stati
condannati per il reato di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso pe cassazione, a mezzo dei loro difensori; che i tre motivi dei due ricorsi sono pressoché identi
– che il primo motivo dei due ricorsi è privo di specificità, perché meramente reiterat di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con
corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pag
2 della sentenza impugnata), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati
– che i ricorrenti, con il secondo motivo di ricorso, hanno articolato generiche censure sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutaz
effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 2162
n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 2
24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile da tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata;
che, con il terzo motivo, i ricorrenti prospettano questioni non consentite nel giudi legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enuncia artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia fru di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238851) come nel caso in esame; che, inoltre, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2 n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferime da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti av nel caso in esame (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata);
che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente