Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30778 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30778 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA NOME COGNOME
NONCHE’
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
nei confronti di:
NOME nato a NAPOLI il 27/06/1961
avverso l’ordinanza del 24/01/2025 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
udita la relazione svolta dal Presidente;
sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME e degli avv.ti COGNOME NOME e COGNOME COGNOME, difensori di COGNOME, che hanno chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24/1/2025, il Tribunale del Santa Maria Capua Vetere, accogliendo la richiesta di riesame proposta da COGNOME GiuseppeCOGNOME ha annullato il decreto in data 18/12/2024 con cui il GIP del Tribunale di Napoli Nord aveva
disposto il sequestro preventivo del “materiale stoccato presso l’azienda della RAGIONE_SOCIALE destinato alla filiera end of waste”.
Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord che denuncia la violazione dell’art. 184 ter del d.lgs. 152/06, del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 188 del 22/9/2020 nonché dell’art. 137 d.lgs. 152/06.
Il ricorso riporta ampi stralci delle comunicazioni notizie di reato e dei verbali di sopralluogo per dimostrare che nello stabilimento della RAGIONE_SOCIALE, società la cui attività prevalente è il recupero della carta e del cartone provenienti dalla raccolta differenziata effettuata da 75 comuni campani, era palesemente violata la disciplina dei processi di recupero di tali materiali, con la conseguenza che i cumuli di carta e cartone presenti sui piazzali dell’azienda dovevano essere considerati rifiuti, così restando integrato il reato di cui all’art. 256 d.lgs. 152/06
In particolare, viene sottolineato che:
“non erano previste specifiche misure di confinamento atte a impedire la miscelazione, anche accidentale, delle sostanze con i rifiuti”;
nelle aree di stoccaggio dei materiali destinati ai processi di end of waste vi erano cumuli di carta e plastica privi di qualunque protezione contro gli agenti atmosferici lasciati esposti;
i lotti di prodotti derivati dai processi di recupero presentavano un quantitativo di “materiale indesiderato sensibilmente superiore” a quello tollerato dalla normativa vigente, e un marcato degrado, derivato dall’esposizione alle intemperie, a ratti e volativi;
l’accettazione dei rifiuti destinati ai processi di recupero non era affidata a personale con appropriato livello di formazione.
Si aggiunge che “nelle more del riesame l’indagato avanzava più volte istanza di smaltimento rifiuti di quella che, prima del sequestro, era, dallo stesso, considerata carta e cartone lavorata e commercializzabile, senza mai richiedere un accertamento tecnico che provasse quanto dallo stesso asserito, nelle consulenze di parte e depositate in udienza di riesame, ovvero il rispetto delle quantità di componente non cartacea -…- e di materiale indesiderato -…-“.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha proposto censure identiche a quelle innanzi illustrate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nor è inammissibile in quanto la legittimazione a ricorrere, ai sensi dell’art. 325 proc. pen., avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di annullamento d sequestro spetta al solo ufficio requirente presso l’organo la cui decisione v impugnata (Sez. 5, n. 27719 del 8/5/2024, COGNOME; Sez. 5, n. 18822 del 15/02/2018, NOME COGNOME Rv. 272858 – 01; Sez. 3, n. 47142 del 07/11/2012, COGNOME, Rv. 253869; Sez. 3, n. 25882 del 26/05/2010, COGNOME Rv. 248055).
Risulta inammissibile anche in ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in quanto proposto in carenza di interess e per motivi differenti da quelli consentiti.
Il Tribunale del Riesame ha annullato il provvedimento di sequestro ritenendo che difettasse il fumus del reato di cui all’art. 256 d.lgs. 152/06 provvisoriam contestato a COGNOME.
Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Mari Capua Vetere contesta gli argomenti del Tribunale ma non contiene alcun riferimento al requisito del periculum in mora.
Va, anche, osservato che la rilevanza di tale lacuna è amplificata dalla ste allegazione del ricorrente che ha rappresentato in ricorso che “nelle more d riesame” l’indagato aveva avanzato più volte istanza di smaltimento dei rifiuti, c dando atto che lo stato dei luoghi attuale non è più corrispondente a que descritto nelle informative richiamate.
Tale carenza prima causa di inammissibilità del ricorso. Questa Corte ha, infatti, statuito che “è inammissibile, per carenza di interesse, il r per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza d accoglimento, per la ritenuta insussistenza del “fumus commissi delicti”, d riesame cautelare promosso nei confronti del decreto di sequestro preventivo nel caso in cui la parte ricorrente si sia limitata a contestare il mancato riconoscim dell’anzidetto requisito, senza nulla prospettare in ordine al “periculum in mor posto che l’accoglimento dell’impugnativa in ordine al solo motivo dedotto non condurrebbe all’applicazione della misura reale, risultando inidoneo conseguimento di una decisione concretamente favorevole per l’impugnante”. (Sez. 2, n. 6027 del 10/01/2024, Mazza, Rv. 285867 – 01; Sez. 2, n. 41971 del 10/10/2024, Cirillo).
Ma ulteriori considerazioni militano contro l’ammissibilità dell’impugnazione. Nella nozione di “violazione di legge”, per cui soltanto può essere propost ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientra la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, m
non la contraddittorietà o l’illogicità manifesta della stessa, la qua denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e auton motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 de 28/05/2003, COGNOME, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; seguite da Sez. n. 7472, del 21/1/2009, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, COGNOME; Sez. 2, n. 5807, del 18/1/2017, Rv. 269119; più recentemente, Sez. 6, n. 4857/19, del 14/11/2018).
Il ricorso oppone al percorso motivazionale del Tribunale dati tratti da informative di reato o dalle CNR, peraltro non allegate al ricorso, con pale violazione del principio di autosufficienza, per confutare la conclusione Tribunale che aveva ritenuto che non erano rimaste provate le violazioni dell disciplina regolante il processo di recupero di carta e cartone, non essendo st effettuata “un’indagine tecnico scientifica” sui prodotti derivati da tali lavor o tecnico contabile per verificare, rispetto al quantitativo di rifiuti differen porzione dei medesimi ceduta alle discariche e quella acquistata dalla cartiere.
E’, quindi, proposto un ragionamento probatorio alternativo a quello de Tribunale, ritenuto di maggior persuasività, che attinge la coerenza de motivazione dell’ordinanza e la sua rispondenza agli elementi indiziari acquisi Non viene, quindi, in rilievo il fatto così come ricostruito dal Tribunale e l riconducibilità all’ipotesi criminosa, che giustificherebbe l’invocazione del vizi violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1,. lett. b) cod. proc. pen., percorso motivazionale che conduce alla condotta ritenuta dal Tribunale, di cui denuncia l’illogicità e la non aderenza ai dati probatori, ossia tipic motivazionali.
Né il deficit motivazionale che il corpo del ricorso deduce risulta tale da integ la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza ragionevolezza e, quindi, inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logi seguito dal giudice (Sez. Un. n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv. 239692; Sez. Un., n. 5876 del 28/1/2004, P.C. COGNOME in proc. COGNOME, Rv. 226710). Le censure del Tribunale, infatti, non individuano salti logici nella motivazione o p decisivi ignorati dal Tribunale ma evocano dati probatori risultanti dagli d’indagine che si assumono negletti per dimostrare che le lacune probatori individuate dal Tribunale potevano essere colmate con ragionamenti induttivi fondati su specifiche fonti di prova in grado di superare gli argomenti difensivi tratta di argomenti che attaccano la tenuta logica dell’appartato argonnentati dell’ordinanza impugnata e che, conseguentemente, si muovono nell’orbita non della violazione di legge ma della manifesta illogicità o della erroneità d
motivazione, profili, come si è detto, non deducibili con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o
probatorio.
4. I ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi.
Così deciso il 23/5/2025