Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi di Appello sono Inammissibili
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti e le regole procedurali che governano il ricorso in Cassazione, il terzo e ultimo grado di giudizio del nostro sistema. Attraverso la disamina di un caso di estorsione, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: non tutte le questioni possono essere sollevate per la prima volta davanti ai giudici di legittimità. Analizziamo la decisione per comprendere meglio le ragioni dietro la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
I Fatti e il Contesto Giudiziario
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un’imputata, condannata dalla Corte d’Appello per il reato di estorsione. La difesa ha tentato di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando due specifici errori nella sentenza di secondo grado: la mancata riqualificazione del fatto in un reato meno grave, quello di violenza privata, e il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante di recente introduzione.
L’Analisi del Ricorso in Cassazione e i Motivi di Doglianza
Il ricorrente ha basato il proprio ricorso in Cassazione su due argomentazioni principali, entrambe mirate a ottenere un trattamento sanzionatorio più mite.
Primo Motivo: Riqualificazione del Reato da Estorsione a Violenza Privata
La difesa sosteneva che la condotta dell’imputata non integrasse gli estremi dell’estorsione (art. 629 c.p.), ma piuttosto quelli della violenza privata (art. 610 c.p.). La differenza tra i due reati è sostanziale: l’estorsione richiede che la violenza o minaccia sia finalizzata a procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La violenza privata, invece, ha un carattere più generico e sussidiario.
Secondo Motivo: Mancato Riconoscimento dell’Attenuante della Lieve Entità
Il secondo motivo di ricorso contestava il mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità, prevista per il delitto di estorsione a seguito di una pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 120 del 2023). La difesa riteneva che i fatti, per la loro modesta portata, meritassero l’applicazione di questa circostanza attenuante.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, smontando entrambe le argomentazioni della difesa con rigore procedurale.
Sul primo motivo, i giudici hanno chiarito che la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la scelta di qualificare il fatto come estorsione. Era emerso dalle prove che le condotte minacciose erano state chiaramente dirette a ottenere un’utilità economica, integrando così il ‘dolo specifico’ dell’ingiusto profitto richiesto dall’art. 629 c.p. La Corte ha inoltre ricordato che, in base al principio di specialità, la norma sull’estorsione, più specifica, prevale su quella, generale, della violenza privata quando è presente il fine di profitto.
Sul secondo motivo, la decisione è stata ancora più netta. La Corte ha rilevato che la questione dell’attenuante della lieve entità non era mai stata sollevata nel giudizio di appello. La giurisprudenza costante, richiamata nell’ordinanza, stabilisce che non è possibile presentare per la prima volta in Cassazione censure che avrebbero potuto e dovuto essere formulate nei gradi di merito precedenti. Le questioni nuove, infatti, sono inammissibili nel giudizio di legittimità, che ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di riesaminare il caso nel suo complesso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un monito sull’importanza della strategia difensiva fin dai primi gradi di giudizio. La decisione sottolinea che il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di merito dove poter rimediare a omissioni o introdurre nuove argomentazioni. Ogni richiesta, eccezione o motivo di doglianza deve essere tempestivamente articolato davanti al giudice d’appello. In caso contrario, come dimostra questo caso, la porta della Cassazione rimane chiusa. La sentenza si conclude con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a conferma della totale infondatezza del suo tentativo di rimettere in discussione la condanna.
Quando una condotta minacciosa integra il reato di estorsione anziché quello di violenza privata?
Secondo la Corte, si configura il reato più grave di estorsione quando la violenza o la minaccia sono specificamente finalizzate a ottenere un ingiusto profitto con danno per la vittima. La violenza privata è un reato generico e sussidiario che si applica solo quando mancano gli elementi di un reato più specifico, come appunto il fine di profitto.
È possibile chiedere l’applicazione di un’attenuante per la prima volta con un ricorso in Cassazione?
No. La Corte ha stabilito che non è ammissibile sollevare in sede di legittimità la questione del mancato riconoscimento di un’attenuante se questa non è stata prospettata nel giudizio di appello, ad esempio con i motivi di ricorso o in sede di conclusioni.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano in parte manifestamente infondati (sulla riqualificazione del reato) e in parte non consentiti (sull’attenuante), in quanto la questione non era stata sollevata nel precedente grado di giudizio, violando così i principi procedurali che regolano il giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2130 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2130 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MOLFETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di reato di cui all’art. 610 cod. pen., in parte non è consentito e per altra parte, è manifestamente infondato;
che il prospettato vulnus motivazionale non è deducibile avuto riguardo, al principio affermato da questa Corte nella sua composizione più autorevole secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall’art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche, nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l’intervenuta violazione di legge” (SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027);
che, quanto alla dedotta violazione di legge, si tratta di censura ictu °cui/ immeritevole di accoglimento avendo la Corte di appello evidenziato, alla stregua delle risultanze probatorie, che le condotte minacciose erano state dirette ad ottenere utilità, con conseguente integrazione degli elementi costitutivi del delitto di estorsione ( si veda pag. 4 della sentenza impugnata); va ricordato, al riguardo, che il delitto di violenza privata ha carattere generico e sussidiario e resta escluso, in base al principio di specialità, qualora sussista il fine di procurarsi un ingiust profitto (dolo specifico) a fronte del quale si configura la fattispecie delittuosa pi grave di cui all’art. 629 cod. pen.;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, non è consentito in quanto mai sottoposto alla cognizione del giudizio di appello, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo il quale non è deducibile con ricorso per cassazione la censura in ordine al denegato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quella sede (come nella specie), non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni» (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.