Ricorso in Cassazione: Quando i Fatti e la Pena non si Possono Discutere
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sui limiti del ricorso in Cassazione nel processo penale. Con questo provvedimento, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o la congruità della pena, ma di assicurare la corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un appello avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando due aspetti specifici della decisione dei giudici di secondo grado.
I Motivi del Ricorso
L’imputato basava il suo ricorso su due motivi principali:
1. Violazione di legge e difetto di motivazione: Si contestava la sussistenza della circostanza aggravante dell’uso di un’arma (nella specie, una siringa). Secondo la difesa, la Corte d’Appello non aveva motivato adeguatamente la sua decisione su questo punto.
2. Violazione di legge e illogicità della motivazione: Il secondo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio, ovvero la quantità di pena inflitta. La difesa sosteneva che la pena fosse stata determinata in modo illogico e in violazione dei principi di legge.
La Decisione della Corte e i Limiti del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione si fonda sulla natura stessa del giudizio di legittimità, che preclude alla Suprema Corte di entrare nel merito delle valutazioni di fatto.
La Corte ha chiarito che non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici dei gradi precedenti. Il suo ruolo non è quello di un “terzo giudice” del fatto, ma di un custode della legge. Pertanto, tentare di ottenere in Cassazione una nuova analisi delle prove, come la pericolosità di una siringa usata come arma, è un’operazione non consentita.
Analogamente, per quanto riguarda la determinazione della pena, la Corte ha ribadito che questa rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere, se esercitato nel rispetto dei criteri legali (artt. 132 e 133 del codice penale) e supportato da una motivazione sufficiente e non palesemente illogica, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando consolidati principi giurisprudenziali. Per il primo motivo, ha specificato che il controllo di legittimità sulla motivazione non permette di confrontare la ricostruzione del giudice con “modelli di ragionamento mutuati dall’esterno”, ma solo di verificare la coerenza logica interna della sentenza impugnata. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano fornito una spiegazione logica e giuridicamente corretta per ritenere sussistente l’aggravante.
Per il secondo motivo, relativo alla pena, la Corte ha osservato che la graduazione della sanzione è espressione della discrezionalità del giudice, che sfugge al sindacato di legittimità se non è frutto di mero arbitrio o illogicità. Nel caso esaminato, il giudice aveva motivato la sua scelta, discostandosi di poco dal minimo edittale, dimostrando di aver ponderato gli elementi a disposizione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove ridiscutere l’intero processo. Le questioni di fatto e le valutazioni discrezionali del giudice, se adeguatamente motivate, non possono essere oggetto di riesame. La conseguenza di un ricorso che non rispetta questi limiti è la sua inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta nei gradi precedenti, né può verificare la tenuta logica della sentenza confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento. Il suo ruolo è controllare la corretta applicazione della legge, non riesaminare i fatti.
La determinazione della pena da parte del giudice può essere oggetto di ricorso in Cassazione?
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se è il risultato di un puro arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico e non, come nel caso di specie, quando è supportata da una motivazione sufficiente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nella sua decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31650 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31650 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TERMOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione legge e il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della circo aggravante dell’uso dell’arma, non è consentito dalla legge , stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione d risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggi la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffro tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modell ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2 Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo a medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni de convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini d dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza dell’aggra dell’uso della siringa contestata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazio di legge e l’illogicità della motivazione in relazione alla determinazion trattamento sanzioNOMErio, non è consentito in sede di legittimità in quan graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni prev per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, ri nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai p enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legit qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorre sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3 sul rid scostamento dal minimo edittale stabilito dal giudice nel diminuire ulteriorme l’ammontare della pena base);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024
Il Consi liere s t ensore r
La Presidente